Art. 25. Commissioni in materia disciplinare e di incompatibilita' ambientale 1. Le Commissioni per lo svolgimento delle attivita' preliminari ed istruttorie in materia disciplinare e di incompatibilita' ambientale sono formate da tre componenti, di cui uno individuato tra i componenti di nomina parlamentare. 2. I componenti delle Commissioni sono estratti a sorte.