Art. 25.
Commissioni in materia disciplinare e di incompatibilita' ambientale

  1. Le Commissioni per lo svolgimento delle attivita' preliminari ed
istruttorie  in materia disciplinare e di incompatibilita' ambientale
sono  formate  da  tre  componenti,  di  cui  uno  individuato  tra i
componenti di nomina parlamentare.
  2. I componenti delle Commissioni sono estratti a sorte.