Art. 5. Sostituzione di componenti per causa sopravvenuta 1. I magistrati che perdono i requisiti di eleggibilita' o cessano dal servizio o cessano dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio sono sostituiti nel Consiglio, per il restante periodo, dai magistrati della medesima originaria qualifica, che li seguono per numero di suffragi ottenuti nella relativa elezione. 2. Qualora, per difetto di magistrati votati, la sostituzione non possa aver luogo nell'ambito della stessa qualifica, si procede ad elezione suppletiva da indirsi entro trenta giorni: in tal caso, per i requisiti di eleggibilita', si fa riferimento alla data del decreto presidenziale di indizione dell'elezione stessa. 3. Nel caso di cessazione dei componenti eletti dal Parlamento, il Presidente della Corte provvede a darne immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere per la nuova elezione.