Art. 8.
       Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione

  1.  L'Ufficio  di  segreteria  e'  diretto  da un magistrato che ne
assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste
alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione,
salvo  quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato
direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a
sostituirlo in caso di assenza od impedimento.
  2. All'Ufficio studi e documentazione e' preposto altro magistrato.
  3.  Nella  seduta  di insediamento del Consiglio, il Presidente, il
Presidente  aggiunto  ed  il  Procuratore  generale  sottopongono  al
Consiglio  tre nomi ciascuno, di cui uno per la Direzione, uno per la
Vicedirezione  dell'Ufficio  di  segreteria  e  uno  per la Direzione
dell'Ufficio   studi  del  Consiglio  di  presidenza,  allegandone  i
curricula.  I  componenti  del Consiglio possono proporre altri nomi,
allegandone i curricula.
  4.  I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal
Consiglio a maggioranza dei ^«2»/ «3»» dei componenti nelle prime due
votazioni  e  a maggioranza assoluta nelle due votazioni successive e
possono   essere   revocati   in  qualsiasi  momento  con  le  stesse
maggioranze.  La  durata  della  loro  assegnazione non puo' eccedere
quella   del   Consiglio.   Le   assegnazioni   non   possono  essere
immediatamente  prorogate  o  rinnovate,  cosi'  come  normativamente
previsto per i componenti eletti.
  5.  Il  carico  di  lavoro  dei  magistrati  addetti all'Ufficio di
Segreteria  ed all'Ufficio Studi e' ridotto fino alla misura del 50%,
salvo  che  gli  interessati  vi  rinuncino.  I capi degli Uffici, su
indicazione  del  Consiglio  di  presidenza, adottano i provvedimenti
organizzativi conseguenti.
  6.  I  magistrati  addetti all'Ufficio di segreteria ed all'Ufficio
Studi  possono  assumere  incarichi  extra-giudiziari  autorizzati ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  388  del
27 luglio  1995,  con  delibera adottata a maggioranza dei ^«2»/ «3»»
dei componenti del Consiglio di presidenza.
  7.  Agli  uffici  di cui al comma precedente e' assegnato, d'intesa
con  il  Segretario generale della Corte dei conti, un contingente di
personale  amministrativo  determinato dal Consiglio di presidenza su
proposta dei magistrati preposti agli uffici medesimi.