Art. 8. Ufficio di segreteria e Ufficio studi e documentazione 1. L'Ufficio di segreteria e' diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale addetto, assiste alle sedute del Consiglio, provvedendo alla relativa verbalizzazione, salvo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 4. Il magistrato direttore e' coadiuvato da un magistrato il quale e' anche deputato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. 2. All'Ufficio studi e documentazione e' preposto altro magistrato. 3. Nella seduta di insediamento del Consiglio, il Presidente, il Presidente aggiunto ed il Procuratore generale sottopongono al Consiglio tre nomi ciascuno, di cui uno per la Direzione, uno per la Vicedirezione dell'Ufficio di segreteria e uno per la Direzione dell'Ufficio studi del Consiglio di presidenza, allegandone i curricula. I componenti del Consiglio possono proporre altri nomi, allegandone i curricula. 4. I magistrati di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono nominati dal Consiglio a maggioranza dei ^«2»/ «3»» dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta nelle due votazioni successive e possono essere revocati in qualsiasi momento con le stesse maggioranze. La durata della loro assegnazione non puo' eccedere quella del Consiglio. Le assegnazioni non possono essere immediatamente prorogate o rinnovate, cosi' come normativamente previsto per i componenti eletti. 5. Il carico di lavoro dei magistrati addetti all'Ufficio di Segreteria ed all'Ufficio Studi e' ridotto fino alla misura del 50%, salvo che gli interessati vi rinuncino. I capi degli Uffici, su indicazione del Consiglio di presidenza, adottano i provvedimenti organizzativi conseguenti. 6. I magistrati addetti all'Ufficio di segreteria ed all'Ufficio Studi possono assumere incarichi extra-giudiziari autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 388 del 27 luglio 1995, con delibera adottata a maggioranza dei ^«2»/ «3»» dei componenti del Consiglio di presidenza. 7. Agli uffici di cui al comma precedente e' assegnato, d'intesa con il Segretario generale della Corte dei conti, un contingente di personale amministrativo determinato dal Consiglio di presidenza su proposta dei magistrati preposti agli uffici medesimi.