Art. 2.
  Il Ministro e' altresi' delegato a:
    a) nominare  i  componenti  delle  Commissioni  paritetiche per i
rapporti  Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi
di  lavoro  ed  altri  organismi  di studio, tecnico-amministrativi e
consultivi,  operanti  nelle aree oggetto del presente decreto presso
altre amministrazioni ed istituzioni;
    b) costituire  commissioni  di  studio  e  consulenza e gruppi di
lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
    c) provvedere  nelle  predette  aree  ad  intese  e  concerti  di
competenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per
le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
    d) definire  iniziative,  anche  a  livello  normativo,  inerenti
all'attuazione  o  riformulazione  ed  aggiornamento del capo I della
legge  15 marzo  1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti,
con  particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
    e) promuovere  iniziative  per  la  introduzione  di strumenti di
conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare
riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso
costituzionale;
    f) riferire    al   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
sull'esercizio,  da  parte  dei  competenti Ministeri, delle funzioni
legislative   statali   di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione  in  materia  di  armonizzazione  dei bilanci pubblici e
coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario,
relative   alle   autonomie  locali,  nonche'  delle  piu'  rilevanti
iniziative  di attuazione, anche in via amministrativa, dell'art. 119
della Costituzione.