Art. 2. Il Ministro e' altresi' delegato a: a) provvedere, nelle materie delegate, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni; b) designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni; c) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate; d) promuovere e predisporre tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che aiutino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative, al fine di utilizzare gli strumenti, le risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 13 giugno 2008 Il Presidente: Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2008 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 10