IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto opportuno delegare al Sottosegretario Giovanardi le funzioni di cui al presente decreto; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 12 maggio 2008, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Sottosegretario e' delegato: a) a promuovere e raccordare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito; b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il raccordo ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia; c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia; d) a promuovere e raccordare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari; e) a promuovere e raccordare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) a promuovere e raccordare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunita', la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; g) a promuovere e a raccordare le attivita' in materia di consultori familiari, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.