IL PRESIDENTE

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio
2008,  con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto   opportuno  delegare  al  Sottosegretario  Giovanardi  le
funzioni di cui al presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  12 maggio 2008, il Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Amedeo Giovanardi e'
delegato  ad  esercitare  le  funzioni di indirizzo, di raccordo e di
promozione  di  iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica,
nonche'  ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, relativamente alla materia
delle politiche per la famiglia.
  In  particolare,  salve  le  competenze  attribuite  dalla legge ai
singoli Ministri, il Sottosegretario e' delegato:
    a) a  promuovere  e  raccordare  le politiche governative volte a
garantire  la  tutela  dei  diritti  della  famiglia  in tutte le sue
componenti   e   le   sue  problematiche  generazionali,  nonche'  ad
assicurare  l'attuazione  delle politiche in favore della famiglia in
ogni ambito;
    b) ad  adottare  le  iniziative necessarie per la programmazione,
l'indirizzo,  il raccordo ed il monitoraggio delle misure di sostegno
alla famiglia;
    c) a  promuovere  la  comunicazione  istituzionale  in materia di
politiche della famiglia;
    d) a  promuovere e raccordare le azioni governative in materia di
regime giuridico delle relazioni familiari;
    e) a  promuovere  e  raccordare  le  azioni governative dirette a
superare  la  crisi  demografica e a realizzare gli interventi per il
sostegno  della  maternita' e della paternita', nonche' a favorire le
misure   di  sostegno  alla  famiglia,  alla  genitorialita'  e  alla
natalita',  anche  con  riferimento  a  quanto stabilito dall'art. 1,
commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    f) a  promuovere  e  raccordare,  d'intesa con il Ministro per le
pari  opportunita',  la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi
di cura della famiglia;
    g) a  promuovere  e  a  raccordare  le  attivita'  in  materia di
consultori  familiari,  ferme  restando  le  competenze  di carattere
sanitario  del  Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali.