Art. 2. 1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinche' proceda all'elezione di due vice presidenti e di due segretari.