Art. 2.
  1.  La  Commissione  e'  composta  da  venti senatori, nominati dal
Presidente  del  Senato  in  proporzione  al  numero dei componenti i
Gruppi  parlamentari.  Il  Presidente del Senato nomina il presidente
scegliendolo  al  di  fuori  dei  predetti  componenti  e  convoca la
Commissione  affinche'  proceda all'elezione di due vice presidenti e
di due segretari.