Art. 4.
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita' giudiziaria e puo'
avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
  2.  Le  spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel  limite  massimo di 50.000 euro per l'anno 2008 e di 100.000 euro
per  ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste
a  carico  del  bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato
puo'  autorizzare  annualmente  un  incremento  delle spese di cui al
precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento,
a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per
motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.