IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 10 luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il  decreto  21  luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 181 del
5 agosto  2005,  con  il  quale  la  «Camera di commercio, industria,
agricoltura  e  artigianato  di  Pescara»,  e'  stata  autorizzata ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Aprutino Pescarese»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  21 luglio  2005,  data  di  emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato che la regione Abruzzo, pur essendone richiesto, non ha
ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare
per  il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione
sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta «Aprutino
Pescarese»  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  21 luglio  2005,  fino
all'emanazione   del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione  alla
«Camera   di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di
Pescara» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  alla «Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato di Pescara», con sede in Pescara, via Conte
di  Ruvo  n. 2, con decreto 21 luglio 2005, ad effettuare i controlli
sulla   denominazione   di  origine  protetta  «Aprutino  Pescarese»,
registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del
10 luglio   1996,   e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso
oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.