(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                      REGOLAMENTO PER I LAVORI,
                LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

                              Titolo I

                              PRINCIPI

                               Art. 1.

                       Oggetto del regolamento

    1.  Il  presente  regolamento  e'  emanato  in  attuazione  delle
previsioni  di  cui  all'art.  125  del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (nel seguito «Codice»), nell'ambito dei principi di buon
andamento  e  imparzialita'  dell'amministrazione  di cui all'art. 97
della  Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario
vigenti nell'ordinamento nazionale.
    2.  Le  disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad
assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali
ristretti  e con modalita' semplificate, nel rispetto dei principi di
efficacia,  efficienza  ed  economicita'  dell'azione  amministrativa
oltre  che  dei  principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalita' e pubblicita'.
    3.  Per  la  definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia
all'ordinamento  giuridico  vigente  e  in particolare all'art. 3 del
Codice.
    4. Il ricorso agli interventi in economia e' ammesso in relazione
all'oggetto  e  ai limiti di importo delle singole voci di spesa come
individuate nel presente regolamento.
    5.  Tutti  gli  importi  previsti  dal  presente  regolamento  si
intendono I.V.A. esclusa.

                               Art. 2.

                Modalita' di acquisizione in economia

    1. L'acquisizione degli interventi in economia puo' avvenire:
      a) in amministrazione diretta;
      b) per cottimo fiduciario.
    2.  Sono  in  amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal
personale  dipendente  dell'Istituto  impiegando  materiali,  mezzi e
quanto  altro  occorra  nella  disponibilita'  dello  stesso Istituto
ovvero reperiti sul mercato.
    3.   Sono   per   cottimo   fiduciario   gli  interventi  in  cui
l'acquisizione  avviene  mediante  l'affidamento  a  soggetti esterni
all'Istituto, purche' in possesso dei necessari requisiti.

                               Art. 3.

   Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

    1.  Le  procedure  per  la  fornitura di beni e la prestazione di
servizi  in  economia  di  cui  agli  articoli 7  e  8  del  presente
regolamento  dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto
dall'art.  26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.
in  materia di utilizzo delle convenzioni Consip. Si potra', inoltre,
fare  ricorso  al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ai sensi della normativa vigente.
    2.  In  mancanza di parametri di qualita' e di prezzo nel sistema
di  convenzionamento  si potra' fare riferimento alle rilevazioni dei
prezzi  di  mercato  effettuate  da  organismi  a  cio' preposti, ove
disponibili,   ai   fini  di  orientamento  e  di  valutazione  della
congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
    3.  L'acquisizione  di  lavori in economia di cui all'art. 6 puo'
avvenire  sulla  base  dei  prezzi determinati da prezziari o listini
ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da
organizzazioni  professionali  di settore e riconosciuti nella prassi
locale.
    4.  In  ogni  caso  la  determinazione  dei  costi  di  tutti gli
interventi  in  economia  deve  tener  conto del costo del lavoro con
riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di
competenza, nonche' di quelli relativi alla sicurezza.

                               Art. 4.

            Limiti economici agli interventi in economia

    1.   In   ottemperanza  ai  principi  di  proporzionalita'  e  di
ragionevolezza,  fatti  salvi  i diversi limiti previsti dal presente
regolamento   per  particolari  fattispecie,  l'affidamento  di  ogni
singolo  intervento  in economia non puo' superare l'importo massimo,
comprensivo degli oneri della sicurezza, di euro 200.000,00.
    2.  L'importo  di cui al comma 1 non puo' essere superato nemmeno
con   perizie   di   variante   o   suppletive,  proroghe,  appendici
contrattuali  o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento
dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
    3.   Nessuna   acquisizione   di  lavori,  fornitura  di  beni  o
prestazione  di  servizi  puo'  essere artificiosamente frazionata al
fine  di  eludere  il  limite economico di cui al comma 1 o gli altri
limiti speciali previsti dal regolamento.

                               Art. 5.

      Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

    1.  Limitatamente  all'esecuzione  dei  lavori di cui all'art. 6,
l'affidamento  in economia non puo' superare l'importo complessivo di
euro   50.000,00   qualora   si   tratti   di   lavori   eseguiti  in
amministrazione diretta ai sensi dell'art. 2, comma 2.
    2.  Limitatamente  all'esecuzione  dei  lavori di cui all'art. 6,
l'affidamento  in economia non puo' superare l'importo complessivo di
euro  100.000,00  qualora  trattasi  di interventi di manutenzione di
opere  o  impianti  e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di
cui all'art. 6, comma 1.
    3.  Eventuali  costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in
economia   ai   sensi   dell'art.  131  del  Codice  concorrono  alla
determinazione   dei   limiti   di   importo  previsti  dal  presente
regolamento.

                              Titolo II

                         INTERVENTI ORDINARI

                               Art. 6.

                         Lavori in economia

    1.  Possono  essere  eseguiti  in  economia, con il limite di cui
all'art. 4, comma 1, i seguenti lavori:
      a) manutenzione  o  riparazione  di  opere  o  impianti  quando
l'esigenza  e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste
in via ordinaria per l'appalto di lavori;
      b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
      c) lavori  che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso
esperimento di una procedura di gara;
      d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
      e) completamento   di   opere   o   impianti  a  seguito  della
risoluzione  del  contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente,
quando vi e' necessita' ed urgenza di completare i lavori.
    2. Possono altresi' essere eseguiti in economia, con il limite di
cui all'art. 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di
impianti;  rientrano  in  questa  fattispecie, a titolo indicativo, i
seguenti interventi:
      a) lavori   di   conservazione,   manutenzione,  adattamenti  e
riparazione  dei  beni  mobili  ed  immobili,  con relativi impianti,
infissi, accessori e pertinenze;
      b) lavori   di   conservazione,   manutenzione,  adattamenti  e
riparazione  di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi,
accessori  e pertinenze, in uso all'Istituto o presi in locazione nei
casi  in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico
del locatario;
      c) manutenzione  e  riparazione  di impianti di illuminazione e
affini;
      d) manutenzione  e  riparazione  di  strutture,  attrezzature e
impianti.
    3. Possono altresi' essere eseguiti in economia, con il limite di
cui   all'art.   5,   comma 2,   i  lavori  accessori  e  strumentali
all'installazione  di  beni  forniti  ai  sensi  dell'art.  7  o alla
prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8.

                               Art. 7.

                        Forniture in economia

    1.  Possono  essere  eseguite  in  economia  le forniture di beni
relative a:
      a) arredi e attrezzature per uffici e laboratori;
      b) libri,  riviste,  giornali  e  pubblicazioni di ogni genere,
anche  in  abbonamento,  sia  su  supporto  cartaceo  che su supporto
informatico;
      c) materiale  di  cancelleria,  di  consumo, di funzionamento e
ricambio   d'uso  di  attrezzature  d'ufficio  e  di  laboratorio  di
qualsiasi genere;
      d) materiale  per  la  redazione degli atti, stampati, modelli,
manifesti,   locandine,  altri  materiali  per  la  diffusione  e  la
pubblicita' istituzionale;
      e) vestiario   di   servizio   e   dispositivi   di  protezione
individuale per i dipendenti;
      f) farmaci,   vaccini,   presidi   medico-chirurgici,  supporti
medicali  e  paramedicali per lo svolgimento del servizio di medicina
del lavoro;
      g) combustibile per il riscaldamento di immobili;
      h) fornitura   di   acqua,   gas,   energia  elettrica,  utenze
telefoniche  e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili,
illuminazione e climatizzazione dei locali;
      i) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e
disinfezione degli immobili, delle infrastrutture;
      l) acquisto  di  francobolli  ed  altri  valori  bollati, spese
postali e telegrafiche;
      m) carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori per
autoveicoli;
      n) acquisto  di  attrezzature tecniche, informatiche, strumenti
scientifici e di sperimentazione.
    2. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito
nelle seguenti ipotesi:
      a) risoluzione  di  un  precedente  contratto,  o  in  danno al
contraente  inadempiente,  quando  cio'  sia  ritenuto  necessario  o
conveniente  per  conseguire  la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
      b) necessita'  di  completare le prestazioni di un contratto in
corso,  ivi  non  previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
      c) prestazioni   periodiche   di  forniture,  a  seguito  della
scadenza  del  relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie   procedure   di   scelta   del  contraente,  nella  misura
strettamente necessaria;
      d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

                               Art. 8.

                         Servizi in economia

    1.  Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi
a favore dell'Istituto individuate come segue:
      a) servizi  di  manutenzione  e  riparazione  di  attrezzature,
automezzi e impianti;
      b) servizi   di   trasporto   di   qualunque  genere,  compreso
l'acquisto  di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna,
altri  servizi  di  trasporto  o  messaggeria  estranei  al  servizio
postale;
      c) servizi di telecomunicazione;
      d) servizi  assicurativi,  bancari  e  finanziari,  escluso  il
servizio  di  tesoreria/cassa,  compresi i contratti assicurativi per
dipendenti,  amministratori,  nonche' per beni mobili ed immobili e i
contratti di leasing;
      e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici,
di   videoconferenza,   di   gestione   e   manutenzione   siti   web
istituzionali,    di   e-government,   di   informatizzazione   degli
adempimenti, aggiornamenti software;
      f) servizi  di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici,
indagini,    studi,    rilevazioni   socio-economiche,   analisi   di
fattibilita', analisi tecniche e finanziarie;
      g) servizi di consulenza fiscale e tributaria;
      h) servizi di consulenza gestionale e affini;
      i) servizi  pubblicitari,  compresa la divulgazione di avvisi e
bandi  di  concorso  e  di  gara  a  mezzo  stampa  o  altri mezzi di
informazione e acquisto dei relativi spazi;
      l) servizi  di  pulizia  degli  edifici  e  di  gestione  delle
proprieta' immobiliari;
      m) servizi di manutenzione del verde;
      n) servizi  di  editoria  e  di  stampa,  compresi  servizi  di
tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria,
servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive,
audiovisive e radiofoniche;
      o) eliminazione  di  scarichi  e  di rifiuti, disinfestazione e
servizi analoghi;
      p) servizi    di    ristorazione,   compresi   i   servizi   di
confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto,
per la gestione e il funzionamento di mense;
      q) servizi  relativi  alla  sicurezza,  compresi  i  servizi di
vigilanza e di sorveglianza di immobili;
      r) servizi  relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi
di  qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione,
formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese
per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
      s) servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche
di qualunque genere;
      t) servizi   ricreativi,  culturali  e  sportivi,  compresa  la
gestione  di  impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione
di  manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze,
riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
      u) servizi  di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di
attrezzature mobili
      v) servizi  di  reperimento di personale a mezzo di Agenzia per
il lavoro, nonche' servizi di ricerca di manodopera specializzata;
      w) servizi  di  archiviazione,  anche  informatica,  deposito e
custodia di documentazione.
    2. Possono  altresi'  essere  eseguite in economia le prestazioni
dei seguenti servizi:
      a) noleggio  di beni, attrezzature e autovetture in alternativa
alla fornitura in economia ai sensi dell'art. 7;
      b) locazione  di  immobili  e  locali  a breve o medio termine,
eventualmente   completi   di   attrezzature   di  funzionamento,  da
installare o gia' installate;
      c) prestazioni   notarili   e   prestazioni   accessorie  quali
registrazione, trascrizione e voltura di atti;
      d) spese di rappresentanza;
      e) servizi  di  cui  all'art.  20,  alle  condizioni  e  con le
modalita' ivi indicate;
      f) servizi tecnici di cui all'art. 21, alle condizioni e con le
modalita' ivi indicate.
    3. Il ricorso all'acquisizione in economia e' altresi' consentito
nelle seguenti ipotesi:
      a) risoluzione  di  un  precedente  contratto,  o  in  danno al
contraente  inadempiente,  quando  cio'  sia  ritenuto  necessario  o
conveniente  per  conseguire  la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
      b) necessita'  di  completare le prestazioni di un contratto in
corso,  ivi  non  previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
      c) prestazioni  periodiche di servizi, a seguito della scadenza
del  relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure   di  scelta  del  contraente,  nella  misura  strettamente
necessaria;
      d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili,
al fine di scongiurare situazioni di pericolo.
    4.  I  contratti  di cui al punto 2.b) devono essere preceduti da
parere di congruita' espresso da una Commissione nominata dall'Organo
competente per valore.

                               Art. 9.

                          Interventi misti

    1.  Qualora  in  un  intervento siano previsti contemporaneamente
lavori,  forniture  e  servizi,  o  lavori  e  forniture,  o lavori e
servizi,   o   forniture   e   servizi,   si  applica  la  disciplina
regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

                             Titolo III

                            PROCEDIMENTO

                              Art. 10.

                    Responsabile del procedimento

    1.  L'acquisizione  e  l'esecuzione degli interventi in economia,
con  le  limitazioni  di cui al comma 4, e' curata da un responsabile
del  procedimento  nominato  dal  direttore  della  struttura  tra  i
dipendenti INFN in servizio in possesso di adeguata professionalita'.
    2.  Il  responsabile  del  procedimento, individuato di norma nel
responsabile   del   servizio   interessato   all'intervento,  svolge
l'attivita'  istruttoria  e di supporto nella scelta dell'affidatario
del  contratto  e  ogni  altro  adempimento inerente il procedimento,
garantendo la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti.
    3.  Il  nominativo del responsabile del procedimento e' reso noto
nella lettera di invito e nell'ordinativo.
    4.  Restano  attribuite agli organi competenti, secondo i criteri
stabiliti  dal  consiglio  direttivo,  l'autorizzazione  alla spesa e
l'adozione del provvedimento finale di affidamento.

                              Art. 11.

           Interventi eseguiti in amministrazione diretta

    1. Gli interventi in amministrazione diretta vengono eseguiti con
personale dipendente.
    2. Il responsabile di cui all'art. 10 propone altresi' l'acquisto
del  materiale  e  dei  mezzi  d'opera necessari, nonche' l'eventuale
noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
    3.  La  disponibilita'  di  materiali,  attrezzi, mezzi d'opera e
trasporto  necessari,  e'  conseguita a mezzo di ordinazioni proposte
dal  responsabile  di  cui  all'art. 10, con le modalita' fissate dal
presente   regolamento   per  gli  interventi  eseguiti  per  cottimo
fiduciario, in quanto compatibili.

                              Art. 12.

             Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

    1.  Gli  affidamenti  mediante  cottimo  fiduciario avvengono nel
rispetto   dei   principi   di  trasparenza,  rotazione,  parita'  di
trattamento.  Gli  operatori economici sono individuati sulla base di
indagini   di   mercato  ovvero  tramite  elenchi  predisposti  dalle
Strutture dell'Istituto da aggiornare con cadenza almeno annuale.
    2. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso
dei requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico-professionale ed
economico-finanziaria  prescritti  per  prestazioni  di  pari importo
affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
    3.  Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il
responsabile  di  cui  all'art.  10 richiede almeno cinque preventivi
redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
    4. La lettera di invito puo' essere inoltrata anche via telefax o
via posta elettronica. Di norma contiene:
      a) l'oggetto  del  lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del
servizio da prestare;
      b) le  eventuali  garanzie  e  cauzioni,  sia  provvisorie  che
definitive, nonche', se del caso, le garanzie d'uso;
      c) il  termine di presentazione delle offerte e gli elementi di
valutazione,   in   caso   di   affidamento   in   base   all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa;
      d) le  caratteristiche  tecniche  e qualitative del lavoro, del
bene, del servizio, nonche' le modalita', le condizioni e il luogo di
esecuzione, di fornitura, di prestazione;
      e) l'importo presunto e le modalita' di pagamento;
      f) le  modalita'  di  presentazione dell'offerta e i criteri di
affidamento;
      g) il  termine  d'esecuzione  e  le  eventuali  penalita' per i
ritardi;
      h) la  dichiarazione  di  assoggettarsi a quanto previsto dalla
lettera   di   invito   e  dall'eventuale  capitolato  d'oneri  e  di
uniformarsi alle disposizioni vigenti;
      i) i requisiti generali e di idoneita' professionale che devono
possedere gli operatori economici.
    5.  Il  cottimo  fiduciario  puo'  essere  regolato  da scrittura
privata,  oppure  da  lettera  con  la  quale  il responsabile di cui
all'art.  10  propone  l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i
predetti  atti  devono riportare i medesimi contenuti previsti per la
lettera d'invito.
    6.  Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi e si
puo'  trattare  direttamente  con un unico interlocutore nei seguenti
casi:
      a) quando  si  tratti  di  prorogare  o  ampliare  il contratto
limitatamente  al  periodo  di  tempo necessario per il completamento
della procedura di nuovo affidamento a terzi;
      b) nel  solo  caso  di lavori, quando l'importo della spesa non
superi l'ammontare di euro 40.000,00.
      c) nel  solo  caso  di servizi o di forniture, quando l'importo
della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

                              Art. 13.

                        Scelta del contraente

    1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto
nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
      a) in   base   al   prezzo   piu'   basso,   qualora  l'oggetto
dell'intervento  sia chiaramente individuato negli atti disponibili e
non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
      b) in   base   all'offerta   economicamente  piu'  vantaggiosa,
individuata  sulla  base  di  elementi  e  parametri  preventivamente
definiti anche in forma sintetica.
    2.  L'esame  e  la  scelta  delle  offerte  sono  effettuate  dal
responsabile  del  procedimento,  coadiuvato  da  almeno  due esperti
competenti   in   relazione   alla  tipologia  della  prestazione  da
acquisire.
    3. Il contratto puo' essere concluso con l'invio dell'ordinativo.
    4.  Dell'esito  della  procedura  di  scelta  del contraente e di
accettazione  dell'offerta  e'  redatto un verbale sintetico che, nei
casi  di  cui  al comma 1, lettera b), e' corredato della motivazione
che ha determinato la scelta.
    5.   Quando   la  scelta  del  contraente  avviene  col  criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa, il verbale deve dare
atto  dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che
hanno determinato l'affidamento.

                              Art. 14.

                          Contratti aperti

    1.  Sono  contratti  aperti  i contratti in cui la prestazione e'
pattuita  con  riferimento  ad  un  determinato  arco  di  tempo, per
interventi  non  predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo
le necessita' delle Strutture.
    2. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto
in  una  delle  forme  previste  dal regolamento, le ordinazioni sono
fatte  volta  per  volta  con  le  modalita'  stabilite  dal  singolo
contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
      a) l'oggetto   della   singola   ordinazione,  nell'ambito  del
contratto aperto;
      b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della
singola  ordinazione,  eventualmente  mediante  rinvio  ad altri atti
della procedura;
      c) il   termine   assegnato   per  l'attuazione  della  singola
ordinazione;
      d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non
sia gia' determinato contrattualmente.
    3.  Nel  caso  di  contratti  aperti  stipulati  per  un  importo
inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento, qualora prima
della  scadenza  del  termine contrattuale siano necessari interventi
comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di
cui  all'art. 10 propone l'ulteriore spesa, previo accertamento della
copertura  finanziaria,  per  un importo che comunque non puo' essere
superiore al valore inferiore tra:
      a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
      b) il  limite  finanziario  massimo  previsto  dall'art.  4 del
presente regolamento.
    4.  In  caso  di  forniture  o  servizi ripetitivi per i quali la
necessita'  sia  solo  eventuale e non predeterminabile, il contratto
puo'  essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di
validita'  degli  stessi,  che costituisce vincolo per l'affidatario;
nel  corso  del periodo di validita' delle offerte o di efficacia del
contratto  il  responsabile  di  cui  all'art.  10,  propone  singole
ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessita'.
    5.  Gli  ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non
costituiscono perizia suppletiva.
    6.  Delle  condizioni di cui al presente art. con la precisazione
che  si  tratta  di  un  contratto aperto deve essere fatta esplicita
menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

                              Art. 15.

                              Garanzie

    1.  I  soggetti  candidati  agli affidamenti sono esonerati dalla
costituzione   della   cauzione   provvisoria   nelle   procedure  di
affidamento  di  importo  inferiore  a  euro 40.000,00 se trattasi di
lavori  e  di  importo  inferiore  a  euro  20.000,00  se trattasi di
forniture o servizi.
    2. I  soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della
garanzia fideiussoria per gli affidamenti di lavori di importo fino a
euro  40.000,00  e  per  gli  affidamenti  di  forniture e servizi di
importo fino a euro 20.000,00.
    3. Salvo  esplicita  previsione  da parte del responsabile di cui
all'art.  10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione
delle  assicurazioni  di  cui  all'art. 129 del Codice, per tutti gli
affidamenti  di  lavori di importo fino a euro 40.000,00 a condizione
che  siano  comunque  muniti  di  polizza generica di responsabilita'
civile.

                              Art. 16.

                          Revisione prezzi

    1.  E'  esclusa  qualsiasi  revisione  dei  prezzi  e  non  trova
applicazione  l'art.  1664,  primo  comma,  codice  civile,  per  gli
affidamenti di lavori.
    2.  Al  contratto  si  applica  il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo   dei   lavori  stabilito  nel  contratto,  aumentato  di  una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel
caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso
di  inflazione  programmato  nell'anno precedente sia superiore al 2%
(duepercento),  all'importo  dei  lavori  ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
    3.  Nei contratti per forniture e servizi ad esecuzione periodica
o  continuativa  e'  prevista  la revisione dei prezzi, a partire dal
secondo  anno  di  esecuzione,  sulla  base dell'indice nazionale dei
prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati, per la
categoria corrispondente all'oggetto del contratto.

                              Art. 17.

                           Mezzi di tutela

    1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal
rapporto   contrattuale,   l'INFN   si   avvale  degli  strumenti  di
risoluzione  contrattuale  e risarcimento danni, ove non ritenga piu'
efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.
    2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del codice.

                              Titolo IV

           DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

                              Art. 18.

                        Interventi d'urgenza

    1.  Nei  casi in cui l'attuazione degli interventi e' determinata
dalla  necessita' di provvedere d'urgenza, ai sensi degli articoli 7,
comma 2,  lettera d)  e 8, comma 3, lettera d), questa deve risultare
da  un  verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,
le  cause  che  lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la
rimozione dello stato di pericolo.
    2.  Il verbale di cui al comma 1 puo' essere redatto a margine di
uno degli atti della procedura.
    3. Il verbale e' redatto dal responsabile di cui all'art. 10 o da
qualsiasi  soggetto  che ne abbia la competenza; esso e' accompagnato
da  una  stima  dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione del
relativo   impegno   finanziario   da  parte  dei  competenti  organi
dell'Istituto.

                              Art. 19.

                       Lavori di somma urgenza

    1. Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi
di  un  evento  eccezionale o imprevedibile, non imputabile all'INFN,
che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che
per  primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone,
contemporaneamente  alla  redazione  del  verbale di cui all'art. 18,
l'immediata  esecuzione  dei  lavori  strettamente indispensabili per
rimuovere  lo  stato  di  pregiudizio alla incolumita' delle persone,
sempre nei limiti di cui al presente regolamento.
    2.  L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata
in  forma  diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile
del procedimento o dal tecnico.
    3.  Dell'evento  di  cui  ai  commi 1  e  2  il tecnico deve dare
immediata comunicazione al responsabile del servizio.
    4.   Il   prezzo   delle   prestazioni   ordinate   e'   definito
consensualmente  con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo,
qualora  l'affidatario  non accetti il prezzo determinato dal tecnico
nell'ordinazione,   puo'  essergli  ingiunto  di  procedere  comunque
all'esecuzione   dell'intervento   sulla   base   di   detto  prezzo;
l'affidatario  puo'  iscrivere  riserve  circa  il  prezzo  a margine
dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per
i  contratti  di  lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di
decadenza  di  queste  il  prezzo  imposto si intende definitivamente
accettato.
    5.  Il  tecnico  di  cui  al  comma 1  redige  entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli
stessi  e  la  trasmette,  unitamente al verbale di somma urgenza, al
Direttore  della struttura, che provvede alla copertura della spesa e
alla  approvazione  dei  lavori, eventualmente previa acquisizione di
atti di assenso di competenza di organi diversi.
    6.   Qualora   i   lavori   di  cui  al  comma 1  non  conseguano
l'approvazione   del   competente   organo  dell'amministrazione,  il
responsabile di cui all'art. 10 procede all'immediata sospensione dei
lavori  e  alla  liquidazione  delle  spese  relative alla parte gia'
eseguita.
    7.  L'ordinazione  di  cui al comma 1 e' regolarizzata, a pena di
decadenza,  entro  trenta  giorni  e,  comunque, entro il 31 dicembre
dell'anno  in  corso  se  a  tale  data  non  sia decorso il predetto
termine.

                              Art. 20.

        Disposizioni speciali per talune tipologie di servizi

    1. Nel rispetto delle condizioni di ammissibilita' previste dalla
normativa  vigente,  i servizi legali possono essere affidati su base
fiduciaria,  per importi fino a euro 20.000,00; per importi superiori
si applica l'art. 20 del Codice.
    2. In deroga alla competenza di cui all'art. 10, i servizi di cui
al   comma 1   sono   affidati   con   provvedimento  del  Presidente
dell'Istituto.
    3.  I  commi 1  e  2  si  applicano  anche ai seguenti servizi di
supporto, assistenza e consulenza:
      a) in materia tributaria, fiscale o contributiva;
      b) in materia giuridica, amministrativa o finanziaria;
      c) prestazioni notarili;
      d) servizi  per  il  deposito  e mantenimento brevetti, nonche'
ricerche  di mercato per cessione o licenze di brevetti e Know how di
proprieta' dell'Istituto.
    4.   In   deroga   al   presente  regolamento,  le  modalita'  di
liquidazione  dei  corrispettivi  sono  definite  volta per volta dal
disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare
l'importo  stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3,
lettere a) e b), il corrispettivo puo' tuttavia essere rettificato in
sede   di   liquidazione  a  consuntivo  in  funzione  dell'effettivo
svolgersi  delle  prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati
nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

                              Art. 21.

             Disposizioni speciali per i servizi tecnici

    1. Per servizi tecnici si intendono:
      a) gli  incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento  della
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  di direzione dei lavori e di
coordinamento  della  sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.
91 del Codice;
      b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112,
commi 1 e 5, del Codice;
      c) le attivita' di supporto al responsabile del procedimento di
cui all'art. 10, comma 7, del Codice;
      d) le  prestazioni  connesse  ai  servizi  di  cui alle lettere
precedenti  (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la
documentazione catastale ecc.);
      e) ogni    altra    prestazione    di    natura    tecnica    o
tecnico-amministrativa   diversa   da  quelle  di  cui  alle  lettere
precedenti,  non  prevista  da  tariffe  approvate  con provvedimento
legislativo  o con provvedimento amministrativo delegato avente forza
di    legge,   o   comunque   non   determinabili   con   sufficiente
approssimazione in via preventiva.
    2.  Ai sensi dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice,
i  servizi  tecnici  di  cui  al  comma 1 di importo inferiore a euro
20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo,
individuato dal responsabile di cui all'art. 10.
    3.  I  servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
di  importo  pari  o  superiore  a  euro 20.000,00 e inferiore a euro
100.000,00   sono   affidati,   nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza  mediante  procedura  negoziata,  previo invito ad almeno
cinque   soggetti   idonei,   in  base  alle  seguenti  linee  guida,
determinate preventivamente:
      a) possesso  di  requisiti minimi necessari all'ammissione alla
procedura,    costituiti    dall'abilitazione   all'esercizio   della
professione  e,  motivatamente,  dal possesso di esperienze pregresse
analoghe  alla  prestazione  da  affidare,  in misura improntata alla
ragionevolezza  e proporzionalita' rispetto all'incarico da affidare;
con possibilita' di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora
per   qualunque  motivo  il  responsabile  ritenga  di  estendere  la
possibilita'  di  affidamento  a  piu' soggetti oppure abbia raccolto
piu'  di  cinque  richieste  o  manifestazioni di interesse dopo aver
facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
      b) uno  o  piu'  d'uno  dei  seguenti  elementi di valutazione,
selezione o preferenza:
        1)  condizioni  favorevoli  per  l'Istituto  desumibili dalla
metodologia di svolgimento dell'incarico;
        2)  ribasso  sull'importo  motivatamente  posto  a base delle
procedura a titolo di corrispettivo;
        3)   qualita'   tecnica  di  eventuali  proposte  progettuali
nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile
nella  lettera  di  invito,  con  esclusione  della  presentazione di
progetti definitivi od esecutivi;
        4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
        5)  conoscenza della materia oggetto dell'incarico ricavabile
da curricula;
        6)   sorteggio,   qualora   non   gia'   utilizzato   per  la
qualificazione ai sensi della lettera a).
    4.  Il  responsabile  puo'  determinare  ulteriori  criteri oltre
quelli  di  cui  al comma 3, purche' nel rispetto dei principi di non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza.
    5.  Fatte salve le forme di pubblicita' eventualmente imposte per
legge,  gli  incarichi  di  cui  ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche
cumulativamente,  entro  il  trentesimo  giorno  dopo  l'affidamento,
mediante  affissione  all'Albo  pretorio  e  pubblicazione  sul  sito
internet dell'Istituto per quindici giorni consecutivi.
    6.  I  servizi  di  cui  al  comma 1,  lettere a), b), c), d), di
importo   pari  o  superiore  a  euro  100.000,00  sono  disciplinati
dall'art. 91 del Codice.
    7. I servizi di cui al comma 1, lettera e):
      a) di  importo  pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a
euro 206.000,00 sono disciplinati dall'art. 124 del Codice;
      b) di   importo   pari  o  superiore  a  euro  206.000,00  sono
disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
    8.   In   deroga   al   presente  regolamento,  le  modalita'  di
liquidazione  dei  corrispettivi  sono  definite  volta per volta dal
contratto  disciplinare  di  incarico  o dall'atto di affidamento; il
corrispettivo  puo'  essere  rettificato  in  sede  di liquidazione a
consuntivo  in  funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e
sulla  base  dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di
incarico o nell'atto di affidamento.

                              Titolo V

        DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

                              Art. 22.

                   Interventi affidati per cottimo

    1. I lavori per cottimo sono eseguiti e liquidati, come segue:
      a) mediante  la  somministrazione  dei materiali e delle opere,
nonche'  la  prestazione  della manodopera, il tutto da registrare in
appositi  registri  con  una  nota di riepilogo con cadenza mensile o
comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
      b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con
dei  prezzi  a  misura,  preventivamente  stabiliti  tra  le parti, e
risultanti   dai   buoni   d'ordine   o  dagli  ordini  di  servizio,
sottoscritti  dall'ordinante;  le  ordinazioni e le liquidazioni sono
riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
      c) in  forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto
previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini
individuati preventivamente.
    2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura
del responsabile di cui all'art. 10 o, se nominato, dal direttore dei
lavori,  i  quali  curano  altresi'  la  conservazione  dei  registri
medesimi.

                              Art. 23.

Contabilizzazione   e  liquidazione  dei  lavori  in  amministrazione
                               diretta

    1.  I  lavori  in  amministrazione  diretta sono contabilizzati e
liquidati  a cura del responsabile di cui all'art. 10, o se nominato,
dal  direttore  dei lavori previa verifica dei documenti di consegna,
sulla    base    delle   relative   fatture   fiscali,   accompagnate
dall'ordinativo.

                              Art. 24.

       Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

    1.  I  lavori  per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura
del responsabile di cui all'art. 10, o se nominato, dal direttore dei
lavori, nel seguente modo:
      a) sulla  base  di  stati  di  avanzamento  e di certificati di
pagamento  redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito
pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero
periodicamente,  in  genere  con  cadenza bimestrale o con la cadenza
prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;
      b) sulla    base    dello    stato    finale,   all'ultimazione
dell'intervento,  con  liquidazione  al  collaudo  o all'accertamento
della regolare esecuzione.
    2.  I  lavori  per  cottimo  relativi alla manutenzione periodica
oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati
sulla  base  di  documenti di spesa contenuti o allegati alle singole
ordinazioni,   alla   conclusione   del  singolo  intervento  oggetto
dell'ordinazione  medesima.  E'  sempre  fatto  salvo  il  collaudo o
l'accertamento  della  regolare esecuzione fino a sei mesi successivi
all'esaurimento del contratto.
    3.  Il  conto  finale  e  l'atto  di  accertamento della regolare
esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:
      a) dai   dati   del  preventivo  e  del  contratto  e  relative
disponibilita' finanziarie;
      b) dalle  eventuali  perizie  di variante o suppletive, verbali
nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
      c) dagli  atti  di ampliamento dell'importo del contratto anche
se non costituenti perizia;
      d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
      e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
      f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
      g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
      h) dei pagamenti gia' effettuati;
      i) delle eventuali riserve dell'impresa;
      l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo
emesso nel corso del contratto.

                              Art. 25.

                Perizia suppletiva per maggiori spese

    1.  Ove  durante  l'esecuzione  dei  lavori in economia, la somma
presunta  si  riveli  insufficiente, il responsabile del procedimento
presenta  una  perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla
eccedenza di spesa.
    2.  In  nessun caso, comunque, la spesa complessiva puo' superare
quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000,00.

                              Titolo VI

        DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

                              Art. 26.

          Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

    1. Le forniture e i servizi sono disposti mediante ordinativo.
    2. L'ordinazione deve contenere:
      a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
      b) la   quantita'  e  il  prezzo  degli  stessi  suddiviso  tra
imponibile e I.V.A.;
      c) i  riferimenti  contrattuali  e contabili (impegno di spesa,
classificazione intervento ecc.);
      d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
    3.  Il responsabile di cui all'art. 10 verifica la corrispondenza
della  fornitura  all'ordine, sia in relazione alla qualita' che alla
quantita'  e  ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o
sulla fattura:
      a) i riferimenti dell'atto di ordinazione;
      b) il  proprio  nulla osta alla liquidazione che, in assenza di
atti ostativi, costituisce altresi' collaudo;
      c) i  fondi  relativi alla disponibilita' residua relativamente
all'intervento.
    4. La liquidazione e' effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione
della fattura o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento e
il  pagamento  e'  effettuato,  di  norma,  entro sessanta giorni dal
ricevimento della fattura, previo collaudo secondo quanto previsto al
successivo art. 27.

                             Titolo VII

                         DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 27.

                         Verifica e collaudo

    1.  Tutti  gli  interventi in economia sono soggetti a collaudo o
attestazione    di    regolare   esecuzione   entro   trenta   giorni
dall'acquisizione;  per  interventi di importo fino a euro 40.000,00,
il collaudo puo' essere effettuato in forma sintetica anche a margine
degli atti di liquidazione.
    2.  Il  collaudo  non e' necessario per gli interventi di importo
liquidato  inferiore a euro 20.000,00 ed e' sostituito dal nulla osta
alla liquidazione di cui all'art. 26, comma 3, lettera b).
    3.  Il  collaudo  e'  eseguito  da soggetti competenti in ragione
dell'intervento da collaudare.

                              Art. 28.

                        Competenza alle spese

    1.  L'acquisizione  in economia di cui al presente regolamento e'
disposta  dal direttore della struttura, dal presidente, dalla giunta
Esecutiva,  in  ragione  del  valore  dell'acquisto,  tenuto conto di
quanto  deliberato  in materia di competenze per valore stabilite dal
consiglio direttivo dell'Istituto.

                              Art. 29.

                             Pubblicita'

    1.   Le  Stazioni  appaltanti  dell'Istituto  assicurano  che  le
procedure  in  economia  avvengano  nel  rispetto del principio della
massima  trasparenza, contemperando altresi' l'efficienza dell'azione
amministrativa   con  i  principi  di  parita'  di  trattamento,  non
discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
    2.  L'esito  degli  affidamenti  mediante  cottimo  fiduciario di
servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000,00 e' soggetto
ad  avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo di
committente.
    3.  Per  quanto  attiene  la  pubblicita'  relativa  ai lavori in
economia si fa rinvio alle previsioni di cui all'art. 122 del Codice.

                              Art. 30.

                               Rinvio

    1.  Per  quanto  non  previsto  nel  presente regolamento trovano
applicazione  le  disposizioni  di  cui al Codice, nonche', in quanto
applicabili, le leggi e i regolamenti in materia.

                              Art. 31.

                          Entrata in vigore

    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla  data  della  sua  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.