Alle       amministrazioni      statali
                              interessate

                              Alle regioni

                              Alle province autonome

                              Alle province

Alle altre amministrazioni pubbliche interessate

1. Premesse di carattere generale e definizioni.
  1.1  Con  decreto  del  27 marzo  2008  del Ministro dello sviluppo
economico,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio
2008,  e'  stato  adottato il regolamento che istituisce il regime di
aiuto  N  302/07, autorizzato dalla Commissione europea con decisione
del  12 dicembre  2007,  per  la  concessione  di aiuti di Stato alla
ricerca,  sviluppo  e  innovazione,  per  il quale il Ministero dello
sviluppo  economico  e'  individuato  come  amministrazione nazionale
responsabile.
  L'art.  9  del  citato  regolamento  prevede che le amministrazioni
diverse  dal  Ministero dello sviluppo economico e gli altri soggetti
che  intendano,  per  interventi  di  propria  competenza,  prevedere
specifiche  attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste
dal  citato  decreto,  ne  danno comunicazione preventiva agli uffici
preposti   del   medesimo   Ministero,  al  fine  di  assicurare  gli
adempimenti  in  termini  di  monitoraggio  degli interventi, nonche'
l'omogenea  applicazione  sull'intero territorio nazionale, di quanto
previsto  dal  decreto  stesso;  i  criteri  e  le  modalita'  per la
trasmissione  della  predetta  comunicazione  e  quelli relativi agli
adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero dello sviluppo
economico.
  Si   forniscono,   di   seguito,  le  disposizioni  necessarie  per
l'individuazione  dei  suddetti  criteri,  modalita'  e  adempimenti,
nonche'  i  relativi  schemi  per  le  comunicazioni  da  inviare  al
Ministero.
  1.2 Ai fini della presente circolare si intende per:
    - Ministero, il Ministero dello sviluppo economico;
    - soggetti  attuatori, le amministrazioni diverse dal Ministero e
gli  altri  soggetti che a norma dell'art. 9 del decreto del 27 marzo
2008 del Ministro dello sviluppo economico, prevedono, per interventi
di propria competenza, specifiche attuazioni per la concessione delle
agevolazioni previste dal citato decreto;
    - regolamento,  il  decreto  del 27 marzo 2008 del Ministro dello
sviluppo  economico,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del
20 maggio 2008;
    - regime  di aiuto, il regime di aiuto N 302/07 autorizzato dalla
Commissione  europea  con  decisione del 12 dicembre 2007 e istituito
con il regolamento;
    - disciplina,  «Disciplina  comunitaria  in  materia  di aiuti di
Stato  a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione» di cui alla
comunicazione  della  Commissione  europea  2006/C323/01,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre
2006;
    - provvedimenti  attuativi del regime di aiuto, ogni atto emanato
dai  soggetti attuatori per l'emanazione di bandi o altri dispositivi
volti  alla  concessione delle agevolazioni finanziarie in attuazione
del regime di aiuti N 302/976.
2.  Amministrazioni ed altri soggetti competenti per l'attuazione del
regime di aiuto.
  2.1  Ferma  restando  la titolarita' del regime di aiuto in capo al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  come  previsto dalla relativa
decisione  di  approvazione della Commissione europea del 12 dicembre
2007,  possono essere soggetti attuatori del medesimo regime di aiuto
i  Ministeri,  le  regioni,  le  province  e le altre amministrazioni
pubbliche, per gli interventi in materia di propria competenza.
  2.2  Ciascun soggetto attuatore emana i provvedimenti attuativi del
regime  di  aiuto  in conformita' al proprio ordinamento giuridico ed
amministrativo.
3. Contenuti dei provvedimenti attuativi.
  3.1  I  provvedimenti  attuativi  del regime di aiuto prevedono, in
conformita'  al  comma 1  dell'art.  8 del regolamento, i termini, le
modalita'  e le procedure per la presentazione delle domande da parte
dei  soggetti beneficiari, i criteri di selezione e valutazione delle
iniziative  e  concessione delle agevolazioni, con riferimento ad una
delle  procedure  previste  dagli  articoli 4,  5  e  6  del  decreto
legislativo  del 31 marzo 1998, n. 123, nonche' l'eventuale ricorso a
soggetti  terzi  per  la  gestione di una o piu' fasi della procedura
attuativa.
  3.2  I  provvedimenti attuativi del regime di aiuto possono inoltre
prevedere,  in  conformita'  al  comma 2 dell'art. 8 del regolamento,
indicazioni e/o limitazioni specifiche solo con riferimento:
    a) alle  tipologie  di  progetti  ed attivita' ammissibili di cui
all'art. 2 del regolamento;
    b) ai  termini  previsti  per  la  realizzazione  dei progetti ed
attivita';
    c) alla  forma  e  alla  misura delle agevolazioni, nei limiti di
quanto  previsto  dall'art.  5  del regolamento nonche' alle relative
modalita' di erogazione.
  3.3   I   soggetti   attuatori   dichiarano,   sotto   la   propria
responsabilita', la conformita' dei provvedimenti attuativi al regime
di  aiuto  approvato  dalla Commissione europea, secondo lo schema di
dichiarazione di cui all'Allegato 1.
4.   Comunicazioni  preventive  da  trasmettere  al  ministero  dello
sviluppo economico.
  4.1  I  soggetti attuatori che intendano, per interventi di propria
competenza,  adottare provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ne
danno  comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo
la   dichiarazione   di   cui  all'Allegato  1,  congiuntamente  alle
informazioni   obbligatorie   di  cui  all'Allegato  2,  prima  della
pubblicazione   del   provvedimento   attuativo  stesso,  secondo  le
modalita' di cui al successivo punto 7.
  4.2  Il  Ministero  acquisisce  le  comunicazioni  preventive  e le
relative  informazioni  obbligatorie  e,  dopo  averne  verificata la
completezza,  notifica  ai  soggetti attuatori l'avvenuto ricevimento
delle comunicazioni complete entro i trenta giorni successivi.
  4.3  I  soggetti  attuatori  possono  concedere  le agevolazioni in
attuazione  del  regime  di aiuto solo successivamente alle notifiche
del Ministero di cui al precedente punto 4.2.
  4.4  Le  notifiche  di  cui  al  precedente punto 4.2 consentono di
considerare i provvedimenti attuativi come applicazioni del regime di
aiuto  e di includerli nelle specifiche relazioni che il Ministero e'
tenuto    a   presentare   alla   Commissione   europea   in   quanto
Amministrazione titolare del medesimo regime.
5.  Comunicazioni  annuali successive alla concessione degli aiuti da
trasmettere al Ministero dello sviluppo economico.
  5.1  Al  fine  di  assicurare  gli adempimenti di monitoraggio e di
presentazione   alla  Commissione  europea  delle  relazioni  annuali
sull'attuazione  del  regime  di  aiuto  in  applicazione  di  quanto
previsto   dall'art.   9   del   regolamento,  i  soggetti  attuatori
trasmettono  al  Ministero, secondo le modalita' di cui al successivo
punto  7,  le  informazioni  previste  nell'Allegato  3 alla presente
circolare, per ciascun provvedimento attuativo del regime di aiuto.
  5.2 Le informazioni di cui al punto 5.1 devono essere inviate entro
il  30 aprile  di ciascun anno, a partire dalla data di pubblicazione
del  provvedimento attuativo del regime e per tutto il periodo in cui
sono  emanati  atti di concessione, erogazione ed eventuali revoche e
recuperi, riferiti al medesimo provvedimento.
  5.3  I  soggetti  attuatori si impegnano a conservare registrazioni
dettagliate  relative  alla  concessione di agevolazioni a titolo del
regime di aiuto per un periodo di dieci anni.
6.  Obblighi  di  notifica  individuale  alla  Commissione  europea e
informativa per gli aiuti di importo superiore a 3 milioni di euro.
  6.1  Sono  a carico dei soggetti attuatori gli obblighi di notifica
individuale  alla  Commissione  europea  di  singoli  progetti di cui
all'art.  7  del  regolamento,  secondo  le  modalita' previste dalla
Disciplina   e  dalle  norme  procedurali  applicabili  previste  dal
regolamento   (CE)   n.  794/2004  e  successive  modifiche,  recante
disposizioni  di  esecuzione  del  regolamento  (CE)  n. 659/1999 del
Consiglio  relativo  alle  modalita' di applicazione dell'art. 88 del
Trattato  UE. Ogni notifica deve fare esplicito riferimento al regime
di aiuti N 302/07.
  6.2 I soggetti attuatori sono altresi' responsabili dell'obbligo di
trasmissione  alla  Commissione  europea  delle informazioni previste
ogni  qualvolta  sia  concesso un aiuto per un importo superiore ai 3
milioni  di  euro, secondo l'apposito modulo allegato alla Disciplina
conformemente  al  punto  10.1.3  della  Disciplina medesima, facendo
esplicito riferimento al regime di aiuti N 302/07.
  6.3 I soggetti attuatori trasmettono per conoscenza al Ministero le
informazioni  relative alle notifiche individuali di cui al punto 6.1
ed ai relativi esiti, nonche' quelle relative agli obblighi di cui al
punto  6.2.  Le  informazioni  da  trasmettere  sono  quelle previste
nell'apposita sezione dell'Allegato 3.
7.  Modalita'  di  trasmissione delle informazioni al Ministero dello
sviluppo economico.
  Le  informazioni  di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 devono essere
inviate  per  via informatica alla Direzione generale per la politica
industriale  del  Ministero dello sviluppo economico, utilizzando gli
appositi schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente circolare
nel  formato  elettronico  reso  disponibile dal Ministero stesso. La
medesima documentazione, in forma cartacea, e' trasmessa al Ministero
mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 giugno 2008
                           Il Capo dipartimento per la competitivita'
                                          Bianchi