Art. 2.
    1.  I  soggetti  che  intendono rivendicare, a partire gia' dalla
vendemmia  2008,  il  vino  a  denominazione di origine controllata e
garantita  «Barbera  del Monferrato Superiore» proveniente da vigneti
non  ancora  iscritti  al relativo albo, ma aventi base ampelografica
conforme  alle  disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione,
sono  tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15
della  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  del  decreto ministeriale
27 marzo  2001  e  dell'accordo  Stato  regioni  e  province autonome
25 luglio  2002,  la  denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini
dell'iscrizione  dei  medesimi all'apposito albo dei vigneti «Barbera
del Monferrato Superiore» DOCG;
    2. Ai  soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in
deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.