Art. 3.
    1.  I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata
e/o  atti  a divenire a denominazione di origine controllata «Barbera
del Monferrato superiore», ottenuti in conformita' delle disposizioni
contenute  nel  disciplinare  di produzione approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 gennaio 1970 e successive modifiche,
provenienti  dalla  vendemmia  2007  e  precedenti,  che alla data di
entrata  in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente
decreto  trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in
fase   di  elaborazione,  possono  essere  commercializzati  fino  ad
esaurimento  delle  scorte  con  la D.O.C., a condizione che le ditte
produttrici   interessate  comunichino  al  soggetto  autorizzato  al
controllo  sulla  produzione  della DOCG in questione, ai sensi della
specifica  vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data
di  entrata  in  vigore  dell'annesso disciplinare, i quantitativi di
prodotto giacenti presso le stesse.