Art. 4.
    Chiunque  produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita  «Barbera  del  Monferrato  Superiore» e' tenuto a norma di
legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.