Art. 2.

  Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto
ministeriale 23 febbraio 2001.
  Contro  il  presente provvedimento e' possibile proporre ricorso al
Tribunale  amministrativo  regionale, ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 giugno 2008
                                             Il dirigente: Di Filippo