Art. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile provvedera', prima della stipula del contratto, ad adottare gli atti necessari ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa dei contributi, a favore delle regioni di cui al precedente art. 1, nel limite dell'importo massimo fissato di Euro 10.000.000,00 dall'art. 4, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, con imputazione al pertinente capitolo 958 del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.