Art. 2.

  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della
protezione  civile provvedera', prima della stipula del contratto, ad
adottare  gli  atti necessari ai fini dell'assunzione dell'impegno di
spesa  dei  contributi,  a  favore delle regioni di cui al precedente
art. 1, nel limite dell'importo massimo fissato di Euro 10.000.000,00
dall'art.  4,  comma 91,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, e
dall'art.  20,  commi 1  e  2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.
47,  con  imputazione  al  pertinente  capitolo  958  del  Centro  di
responsabilita'  amministrativa  n.  13  del  bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.