Art. 3.

  1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei
contributi  pluriennali  dovra' avvenire nel rispetto della normativa
vigente in materia.
  2.  In  ogni  caso  l'erogazione  dei  contributi  da  parte  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile  -  sara'  effettuata  su  base  pluriennale  ed in misura non
eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
  3.  Per  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  contabile, le
risorse  impegnate  ed  eventualmente  non  pagate  entro  il termine
dell'esercizio  di  competenza potranno essere erogate negli esercizi
successivi.