Art. 3. 1. L'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione dei contributi pluriennali dovra' avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia. 2. In ogni caso l'erogazione dei contributi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile - sara' effettuata su base pluriennale ed in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio. 3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.