Art. 5.
  Non  sono  compresi  nella  delega di cui ai precedenti articoli ed
appartengono alla potesta' del Ministro:
    a) gli  atti  e  provvedimenti  da sottoporre a deliberazione del
Consiglio  dei  Ministri  o  comunque da emanare mediante decreto del
Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
    b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi;
    c) gli  atti  e provvedimenti che attengono al conferimento degli
uffici   direttivi   ai  magistrati  e  quelli  che  ineriscono  alla
promozione   di  ispezioni,  inchieste  ed  azioni  disciplinari  nei
confronti di uffici giudiziari e di magistrati;
    d) per  quanto  concerne  la  Direzione  generale della giustizia
civile:  relazioni  internazionali in materia civile e in particolare
attivita'     preparatoria     all'elaborazione     di    convenzioni
internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni
di collaborazione giudiziaria internazionale;
    e) per  quanto  concerne  la  Direzione  generale della giustizia
penale:  rapporti  con  l'Unione  europea,  con il G8 e le altre sedi
internazionali  per  la  prevenzione  ed  il controllo del delitto ad
eccezione di quelle oggetto di specifica delega all'art. 2; attivita'
preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi
bilaterali  in  materia  di  cooperazione giudiziaria internazionale;
adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di cooperazione
giudiziaria internazionale;
    f) autorizzazioni  a  procedere  richieste ai sensi dell'art. 313
del codice penale;
    g) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10
del codice penale;
    h) gli atti relativi al procedimento di estradizione;
    i) le   autorizzazioni   previste   dall'art.   18-bis,  comma 2,
lettera a)   della   legge  26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive
modificazioni (ordinamento penitenziario);
    j) i   provvedimenti   riguardanti   l'art.  41-bis  della  legge
26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni (ordinamento
penitenziario);
    k) gli  atti  della  Direzione generale di statistica nell'ambito
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi;
    l) gli  atti  comportanti  modificazioni dell'ordinamento e delle
attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;
    m) ogni  altro  atto  o  provvedimento  per  i quali una espressa
disposizione  di  legge  o  di regolamento escluda la possibilita' di
delega  nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate
nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati
ovvero specificamente delegati anche per categoria.
  Al  coordinamento  necessario  all'attuazione  del presente decreto
provvede l'Ufficio di gabinetto.
    Roma, 5 giugno 2008

                                                  Il Ministro: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Giustizia, foglio n. 48