Art. 5. Non sono compresi nella delega di cui ai precedenti articoli ed appartengono alla potesta' del Ministro: a) gli atti e provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo; b) il «Visto» sulle leggi ed altri atti normativi; c) gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di uffici giudiziari e di magistrati; d) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: relazioni internazionali in materia civile e in particolare attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali, adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; e) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia penale: rapporti con l'Unione europea, con il G8 e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto ad eccezione di quelle oggetto di specifica delega all'art. 2; attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale; adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di cooperazione giudiziaria internazionale; f) autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale; g) le richieste di procedimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del codice penale; h) gli atti relativi al procedimento di estradizione; i) le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario); j) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario); k) gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; l) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali; m) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 2, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati ovvero specificamente delegati anche per categoria. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di gabinetto. Roma, 5 giugno 2008 Il Ministro: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 Ministeri istituzionali, registro n. 8 Giustizia, foglio n. 48