Art. 2. 1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia allegata al presente decreto. 2. La cartografia ufficiale e' conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli Enti locali, non sono state individuate con il presente decreto. 4 La perimetrazione potra' essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica. Il presente decreto, con l'allegato, dopo la registrazione della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 maggio 2008 Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008 Ufficio controllo atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 158