Art. 6. Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado 1. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturita' professionale o della maturita' d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di cui all'art. 18, comma 1 del decreto ministeriale n. 331/1998. Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse tipologie di istituto (es. in un istituto tecnico commerciale: indirizzo IGEA, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio; in un istituto per geometri: indirizzo geometri tradizionale e indirizzo progetto Cinque); in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo ITER). 2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra o periti aziendali, il liceo classico con il liceo scientifico), le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di sezione, secondo la procedura di cui all'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale n. 331/1998. 3. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con non meno di 20 di alunni. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, e' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni. 5. Per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del decreto ministeriale n. 234/2000 il cui carico orario e' pari o superiore alle 34 ore settimanali, e' subordinata alla valutazione della congruita' dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, salvo motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione a corsi di riconosciuta valenza formativa. 6. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l'indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti. 7. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti si procede all'accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe. 8. Le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre. 9. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999 e successive modifiche ed integrazioni.