Art. 6.

Formazione  delle  classi nelle scuole di istruzione secondaria di II
                                grado

  1.  Il  numero  delle  classi  prime e di quelle iniziali dei cicli
conclusivi  dei  corsi  di  studio  (prima classe del liceo classico,
terza  classe  dei  licei  scientifici,  dei  licei artistici e degli
istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali
sia  possibile accedere dal biennio comune a piu' corsi di qualifica,
prima  o  unica  classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento
della  maturita' professionale o della maturita' d'arte applicata) si
determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti,
indipendentemente   dai   diversi   indirizzi,   corsi  di  studio  e
sperimentazioni passate ad ordinamento, con lo stesso procedimento di
cui  all'art.  18,  comma 1 del decreto ministeriale n. 331/1998. Per
indirizzi  si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse
tipologie  di  istituto  (es.  in  un  istituto  tecnico commerciale:
indirizzo IGEA, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio;
in  un  istituto  per  geometri:  indirizzo  geometri  tradizionale e
indirizzo  progetto Cinque); in un istituto per il turismo: indirizzo
tradizionale e indirizzo ITER).
  2.  Nelle  istituzioni  scolastiche  in  cui  sono presenti ordini,
istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto
per  la  ristorazione,  istituto  commerciale  con sezione annessa di
geometra   o  periti  aziendali,  il  liceo  classico  con  il  liceo
scientifico),  le  classi prime si determinano separatamente per ogni
ordine,  istituto  o  tipo  di  sezione,  secondo la procedura di cui
all'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale n. 331/1998.
  3.  Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni
di   diverso   indirizzo   e   specializzazione   anche  sperimentali
funzionanti  con  un solo corso sono costituite con non meno di 20 di
alunni.
  4.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma precedente,  e'
consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diversi  indirizzi  di  studio, purche' le classi siano formate da un
numero  di  alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
  5.  Per  l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei
corsi  sperimentali  passati  ad  ordinamento  ai  sensi  del decreto
ministeriale  n.  234/2000  il  cui carico orario e' pari o superiore
alle  34  ore  settimanali,  e'  subordinata  alla  valutazione della
congruita'  dei  quadri  orari  e  dei  piani di studio con i vigenti
ordinamenti   nazionali,   salvo   motivate  deroghe,  da  verificare
attentamente  in  sede  locale,  in relazione a corsi di riconosciuta
valenza formativa.
  6.  Nel  caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni
indirizzi  sia  insufficiente  per  la costituzione di una classe, il
competente   Consiglio   di   istituto   stabilisce   i   criteri  di
redistribuzione   degli   alunni   tra  i  diversi  corsi  di  studio
funzionanti  nella  stessa scuola, ferma restando la possibilita' per
gli  stessi  alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui
funzionino   la   sezione,   l'indirizzo  di  specializzazione  o  la
sperimentazione richiesti.
  7.  Le  classi  intermedie  vanno  accorpate  ove  si  preveda  che
funzioneranno  con  un numero di alunni inferiore alla media indicata
dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; parimenti si procede
all'accorpamento  delle  classi  finali  qualora  se  ne  preveda  il
funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di
non frazionare il gruppo classe.
  8. Le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al
numero  delle  classi anziche' per squadre distinte per sesso. Queste
ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei
docenti,  valutate  le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora
non comportino incrementi di ore o di cattedre.
  9.  Per  quanto  non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999
e successive modifiche ed integrazioni.