Art. 11
 (Casella di posta elettronica certificata del processo telematico)

  1.  I  soggetti  abilitati  esterni,  per  utilizzare  i servizi di
trasmissione  telematica  dei documenti informatici, dispongono di un
indirizzo  elettronico  e della relativa casella di posta elettronica
certificata  del  processo  telematico, CPECPT, forniti e gestiti dal
punto di accesso, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12,
  2.  Ogni  indirizzo  elettronico,  come  definito  nel  decreto del
Presidente  della  Repubblica 13 febbraio 2001, n.123, corrisponde ad
una CPECPT.
  3.  Ad ogni soggetto che interagisce per via telematica con il SICI
corrisponde un solo indirizzo elettronico.
  4.  Ogni  CPECPT  e'  abilitata  a  ricevere  messaggi  provenienti
unicamente da altri punti di accesso e dal gestore centrale,