Art. 11 (Casella di posta elettronica certificata del processo telematico) 1. I soggetti abilitati esterni, per utilizzare i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici, dispongono di un indirizzo elettronico e della relativa casella di posta elettronica certificata del processo telematico, CPECPT, forniti e gestiti dal punto di accesso, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12, 2. Ogni indirizzo elettronico, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123, corrisponde ad una CPECPT. 3. Ad ogni soggetto che interagisce per via telematica con il SICI corrisponde un solo indirizzo elettronico. 4. Ogni CPECPT e' abilitata a ricevere messaggi provenienti unicamente da altri punti di accesso e dal gestore centrale,