Art. 12
          (Requisiti del servizio di gestione della CPECPT)

  1.  La  CPECPT  garantisce  la  ricezione  dei  messaggi  e la loro
disponibilita'  per  trenta  giorni,  successivamente il messaggio e'
archiviato  e  sostituito  da  un  avviso contenente i seguenti dati:
identificativo univoco del messaggio, mittente, data, ora e minuti di
arrivo.
  2.  L'avviso  di  cui  al  comma 1, contenente i riferimenti per il
reperimento del messaggio, rimane disponibile per sei mesi.
  3.  Il  servizio  di  posta  elettronica certificata restituisce al
mittente  una  ricevuta breve di avvenuta consegna per ogni documento
informatico  reso  disponibile  al  destinatario,  cui  e'  associata
l'attestazione temporale di cui all'articolo 45.
  4. Salvo quanto previsto nel presente decreto, la posta certificata
del processo telematico si conforma al D.P.R. 11 febbraio 2005 e alle
relative regole tecniche.