Art. 12 (Requisiti del servizio di gestione della CPECPT) 1. La CPECPT garantisce la ricezione dei messaggi e la loro disponibilita' per trenta giorni, successivamente il messaggio e' archiviato e sostituito da un avviso contenente i seguenti dati: identificativo univoco del messaggio, mittente, data, ora e minuti di arrivo. 2. L'avviso di cui al comma 1, contenente i riferimenti per il reperimento del messaggio, rimane disponibile per sei mesi. 3. Il servizio di posta elettronica certificata restituisce al mittente una ricevuta breve di avvenuta consegna per ogni documento informatico reso disponibile al destinatario, cui e' associata l'attestazione temporale di cui all'articolo 45. 4. Salvo quanto previsto nel presente decreto, la posta certificata del processo telematico si conforma al D.P.R. 11 febbraio 2005 e alle relative regole tecniche.