Art. 13
           (Registro generale degli indirizzi elettronici)

  1.  Il registro generale degli indirizzi elettronici, attivo presso
il  gestore  centrale,  contiene  l'elenco  di  tutti  gli  indirizzi
elettronici attivati dai punti di accesso.
  2.  Il registro generale degli indirizzi elettronici e' accessibile
ai soggetti abilitati esterni per il tramite dei punti di accesso e a
tutti  i  soggetti  abilitati  interni, secondo le modalita' previste
dall'articolo 19.
  3.  All'indirizzo elettronico delle persone fisiche, sono associate
le seguenti informazioni:
    a) nome e cognome;
    b) luogo e data di' nascita;
    c) codice fiscale;
    d) data,  ora  e  minuti  dell'ultima  variazione  dell'indirizzo
elettronico;
    e) residenza;
    f) domicilio;
    g) stato dell'indirizzo: attivo, non attivo;
    h) certificato   digitale   relativo  alla  chiave  pubblica,  da
utilizzare per la cifratura;
    i) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza;
    j) stato del difensore: attivo, non attivo.
   4. All'indirizzo elettronico degli enti collettivi, siano essi non
riconosciuti  ovvero  persone  giuridiche, sono associate le seguenti
informazioni:
    a) denominazione sociale;
    b) codice fiscale;
    c) data,  ora  e  minuti  dell'ultima  variazione  dell'indirizzo
elettronico;
    d) sede legale;
   e) certificato   digitale   relativo   alla   chiave  pubblica  da
utilizzare per la cifratura;
   f) stato dell'indirizzo: attivo, non attivo.