Art. 14
       (Registrazione dei soggetti abilitati esterni al SICI)

  1. L'accesso al SICI e la casella di posta elettronica si ottengono
previa registrazione presso un punto di accesso.
  2.  La registrazione si ottiene con richiesta scritta, che il punto
d'accesso conserva per almeno dieci anni.
  3.  Al  momento  della  registrazione, il punto di accesso verifica
l'identita'   del  richiedente  ed  il  relativo  codice  fiscale,  e
acquisisce i dati di cui all'articolo 13, commi 3 e 4.
  4.   I   difensori   delle   parti   presentano,   all'atto   della
registrazione,  un  certificato,  rilasciato  in data non anteriore a
venti giorni, in cui il consiglio dell'ordine di appartenenza attesta
l'iscrizione  all'albo, all'albo speciale, al registro dei praticanti
abilitati,  oppure  la  qualifica  che  legittima all'esercizio della
difesa  e l'assenza di cause ostative alla svolgimento dell'attivita'
difensiva.
  5.  Gli  esperti  e  gli ausiliari del giudice presentano, all'atto
della  registrazione,  il  certificato  della iscrizione all'albo dei
consulenti  tecnici  o  copia della nomina da parte del giudice dalla
quale risulta che l'incarico non e' esaurito.
  6.  Al  momento  della  registrazione, i soggetti abilitati esterni
comunicano al punto di accesso le seguenti informazioni:
   a) nome e cognome;
   b) luogo e data di nascita;
   e) codice fiscale;
   d) residenza;
   e) domicilio;
   f) certificato  digitale,  relativo  alla  chiave pubblica, per la
cifratura.
   g) consiglio dell'ordine di appartenenza.
  I  soggetti  abilitati  esterni comunicano al punto di accesso ogni
variazione delle informazioni di cui alle lettere d), e), f) e g).
  7.  Le  informazioni di cui al comma 6, unitamente alla qualita' di
difensore  delle  parti,  di  esperto  o  ausiliario  del giudice, ed
all'indirizzo elettronico assegnato e ad eventuali variazioni del suo
stato, sono trasmesse dal punto di accesso al gestore centrale e, per
i   difensori   delle   parti,  anche  al  consiglio  dell'ordine  di
appartenenza