Art. 14 (Registrazione dei soggetti abilitati esterni al SICI) 1. L'accesso al SICI e la casella di posta elettronica si ottengono previa registrazione presso un punto di accesso. 2. La registrazione si ottiene con richiesta scritta, che il punto d'accesso conserva per almeno dieci anni. 3. Al momento della registrazione, il punto di accesso verifica l'identita' del richiedente ed il relativo codice fiscale, e acquisisce i dati di cui all'articolo 13, commi 3 e 4. 4. I difensori delle parti presentano, all'atto della registrazione, un certificato, rilasciato in data non anteriore a venti giorni, in cui il consiglio dell'ordine di appartenenza attesta l'iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro dei praticanti abilitati, oppure la qualifica che legittima all'esercizio della difesa e l'assenza di cause ostative alla svolgimento dell'attivita' difensiva. 5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice presentano, all'atto della registrazione, il certificato della iscrizione all'albo dei consulenti tecnici o copia della nomina da parte del giudice dalla quale risulta che l'incarico non e' esaurito. 6. Al momento della registrazione, i soggetti abilitati esterni comunicano al punto di accesso le seguenti informazioni: a) nome e cognome; b) luogo e data di nascita; e) codice fiscale; d) residenza; e) domicilio; f) certificato digitale, relativo alla chiave pubblica, per la cifratura. g) consiglio dell'ordine di appartenenza. I soggetti abilitati esterni comunicano al punto di accesso ogni variazione delle informazioni di cui alle lettere d), e), f) e g). 7. Le informazioni di cui al comma 6, unitamente alla qualita' di difensore delle parti, di esperto o ausiliario del giudice, ed all'indirizzo elettronico assegnato e ad eventuali variazioni del suo stato, sono trasmesse dal punto di accesso al gestore centrale e, per i difensori delle parti, anche al consiglio dell'ordine di appartenenza