Art. 16 (Registro degli indirizzi elettronici del punto di accesso) 1. Il punto di accesso attiva un registro degli indirizzi elettronici che contiene l'elenco di tutti gli indirizzi elettronici emessi, revocati o sospesi dal punto di accesso. 2. Ad ogni indirizzo elettronico di' persona fisica sono associate le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3. 3. L'indirizzo elettronico di enti collettivi, siano essi non riconosciuti ovvero persone giuridiche, associa le informazioni di cui all'articolo 13, comma 4. 4. Il difensore comunica al consiglio dell'ordine di appartenenza il proprio indirizzo elettronico, relativo alla CPECPT rilasciata dal punto di accesso, unitamente al proprio codice fiscale e ai dati identificativi del punto di accesso, ove tale comunicazione non sia stata fatta per suo nome e conto dal punto di accesso medesimo. 5. L'esperto o l'ausiliario del giudice comunica alla cancelleria competente il proprio indirizzo elettronico, relativo alla CPECPT rilasciata dal punto di accesso, 6. Il punto di accesso consente la consultazione del registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 13 a tutti i soggetti abilitati ad accedere attraverso il punto di accesso stesso, nella propria area riservata, secondo le modalita' previste dall'articolo 19. 7. Per i soggetti abilitati esterni pubblici, ciascun punto di accesso comunica al Ministero della giustizia, per via telematica, tutte le informazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, ed ogni loro variazione, al fine dell'inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici.