Art. 16
     (Registro degli indirizzi elettronici del punto di accesso)

  1.   Il  punto  di  accesso  attiva  un  registro  degli  indirizzi
elettronici  che contiene l'elenco di tutti gli indirizzi elettronici
emessi, revocati o sospesi dal punto di accesso.
  2.  Ad ogni indirizzo elettronico di' persona fisica sono associate
le informazioni di cui all'articolo 13, comma 3.
  3.  L'indirizzo  elettronico  di  enti  collettivi,  siano essi non
riconosciuti  ovvero  persone  giuridiche, associa le informazioni di
cui all'articolo 13, comma 4.
  4.  Il  difensore comunica al consiglio dell'ordine di appartenenza
il proprio indirizzo elettronico, relativo alla CPECPT rilasciata dal
punto  di  accesso,  unitamente  al  proprio codice fiscale e ai dati
identificativi  del  punto di accesso, ove tale comunicazione non sia
stata fatta per suo nome e conto dal punto di accesso medesimo.
  5.  L'esperto  o l'ausiliario del giudice comunica alla cancelleria
competente  il  proprio  indirizzo  elettronico, relativo alla CPECPT
rilasciata dal punto di accesso,
  6.  Il  punto  di  accesso  consente  la consultazione del registro
generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 13 a tutti i
soggetti abilitati ad accedere attraverso il punto di accesso stesso,
nella   propria   area   riservata,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 19.
  7.  Per  i  soggetti  abilitati  esterni pubblici, ciascun punto di
accesso  comunica  al  Ministero della giustizia, per via telematica,
tutte  le  informazioni  di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, ed ogni
loro variazione, al fine dell'inserimento nel registro generale degli
indirizzi elettronici.