Art. 18
    (Requisiti tecnici dei registri degli indirizzi elettronici)

  1. Il gestore centrale e i punti di accesso rendono disponibile una
copia  operativa  dei  propri  registri degli indirizzi elettronici e
mantengono l'originale inaccessibile dall'esterno,
  2.  Il  gestore  centrale  ed  i  punti  di accesso garantiscono la
conformita'  tra la copia operativa e l'originale dei propri registri
e  risolvono  tempestivamente qualsiasi difformita', registrandola in
un apposito giornale di controllo.
  3,  Le  operazioni  che  modificano  il contenuto dei registri sono
consentite  unicamente  al personale espressamente autorizzato e sono
registrate in un apposito giornale di controllo.
  4. La data, l'ora e i minuti, iniziali e finali, di ogni intervallo
di tempo nel quale i registri non risultano accessibili dall'esterno,
oppure  sono indisponibili in una loro funzionalita', sono registrate
in un apposito giornale di controllo.
  5.  Almeno  una  copia  dei  registri  e'  conservata  in locali di
sicurezza, ubicati in luoghi diversi da quelli ove sono custoditi gli
originali.