Art. 18 (Requisiti tecnici dei registri degli indirizzi elettronici) 1. Il gestore centrale e i punti di accesso rendono disponibile una copia operativa dei propri registri degli indirizzi elettronici e mantengono l'originale inaccessibile dall'esterno, 2. Il gestore centrale ed i punti di accesso garantiscono la conformita' tra la copia operativa e l'originale dei propri registri e risolvono tempestivamente qualsiasi difformita', registrandola in un apposito giornale di controllo. 3, Le operazioni che modificano il contenuto dei registri sono consentite unicamente al personale espressamente autorizzato e sono registrate in un apposito giornale di controllo. 4. La data, l'ora e i minuti, iniziali e finali, di ogni intervallo di tempo nel quale i registri non risultano accessibili dall'esterno, oppure sono indisponibili in una loro funzionalita', sono registrate in un apposito giornale di controllo. 5. Almeno una copia dei registri e' conservata in locali di sicurezza, ubicati in luoghi diversi da quelli ove sono custoditi gli originali.