Art. 19 (Modalita' di accesso ai registri degli indirizzi elettronici) 1. L'accesso ai registri degli indirizzi elettronici avviene secondo una modalita' compatibile con il protocollo LDAP, definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni. 2. Il gestore centrale dell'accesso e i punti di accesso possono fornire modalita' di accesso al proprio registro aggiuntive rispetto a quella prevista dal comma 1. 3. La struttura LDAP e' specificata nei decreti ministeriali di cui all'articolo 62, comma 2.