Art. 19
   (Modalita' di accesso ai registri degli indirizzi elettronici)

  1.  L'accesso  ai  registri  degli  indirizzi  elettronici  avviene
secondo  una  modalita'  compatibile con il protocollo LDAP, definito
nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni.
  2.  Il  gestore  centrale dell'accesso e i punti di accesso possono
fornire  modalita' di accesso al proprio registro aggiuntive rispetto
a quella prevista dal comma 1.
  3. La struttura LDAP e' specificata nei decreti ministeriali di cui
all'articolo 62, comma 2.