Art. 21
                  (Attivita' del gestore centrale)

  1.  Il  gestore  centrale fornisce il servizio di consultazione del
SICI  e il servizio di trasmissione telematica degli atti. I soggetti
abilitati   esterni   accedono   ai   servizi  del  gestore  centrale
esclusivamente attraverso il proprio punto di accesso.
  2.  Il  gestore  centrale  e' connesso ai punti di accesso mediante
canali sicuri.
  3.  Nelle  comunicazioni  o  notificazioni al difensore, il gestore
centrale  controlla,  mediante  il  registro generale degli indirizzi
elettronici,  la  certificazione  del  difensore.  In  caso  di esito
negativo  del controllo, il gestore centrale inoltra la comunicazione
o  notifica,  e  trasmette  all'ufficio  giudiziario  o  all'UNEP  un
messaggio contenente l'esito del controllo.
  4.  Il  gestore centrale associa automaticamente, ad ogni documento
informatico  pervenuto  da  un  punto  di  accesso,  una attestazione
temporale della ricezione del documento informatico, contenente data,
ora  e  minuti, che e' inserita in un messaggio inviato all'indirizzo
elettronico del mittente.
  5. Il gestore centrale associa automaticamente, ad ogni ricevuta di
avvenuta  consegna  breve  pervenuta  da  un  punto  di  accesso, una
attestazione   temporale,  comprensiva  di  data,  ora  e  minuti  di
ricezione   del   relativo   documento   informatico   da  parte  del
destinatario,  e trasmette questi dati al gestore locale dell'ufficio
giudiziario competente.
  6.  Il  gestore  centrale  utilizza,  per gli adempimenti di cui ai
commi  4  e  5, un servizio di attestazione temporale basato, con una
differenza non superiore ad un minuto primo, sulla scala di tempo UTC
(IEN),  determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 11
agosto 1991, n, 273.
  7.  Il gestore centrale verifica l'assenza di virus informatici per
ogni messaggio, in arrivo e in partenza.
  8.  Il  gestore  centrale,  se  riceve  un messaggio privo dei dati
necessari  all'instradamento  verso  l'ufficio  giudiziario  o IUNEP,
genera  e  invia  automaticamente al mittente un messaggio di errore,
contenente  l'avviso  del rifiuto del messaggio e l'indicazione degli
elementi mancanti.
  9.  Il  gestore  centrale inoltra automaticamente tutti i documenti
informatici  provenienti  dall'esterno  del  SICI  e diretti verso il
gestore  locale  dell'ufficio  giudiziario o dell'UNEP, ed associa la
attestazione temporale.
  10.  Il gestore centrale fornisce un servizio di inoltro automatico
di tutti i documenti informatici ricevuti dall'interno del SICI verso
l'indirizzo elettronico di destinazione.
  11.  Il  gestore  centrale fornisce il servizio di conservazione di
tutti   i  messaggi  inviati  e  ricevuti,  associati  alle  relative
attestazioni  temporali,  con  le  modalita'  previste dalla delibera
CNIPA  del  19  febbraio  2004,  n,  11. I supporti sono inviati, con
periodicita'  mensile,  ad un apposito centro di conservazione presso
il  Centro  di  gestione centralizzata del Ministero della giustizia,
che ne assicura la conservazione per un periodo di cinque anni.
  12.  Il  gestore  centrale  esegue la certificazione del difensore,
qualora non sia gia' stata compiuta dal punto d'accesso.
  13.  Il  gestore  centrale  fornisce  un servizio per verificare lo
stato  delle  notifiche  e  delle relative ricevute brevi di avvenuta
consegna.