Art. 25
               (Orario di disponibilita' dei servizi)

  1.  Il  gestore  centrale  ed  i  gestori  locali  garantiscono  la
disponibilita'  del  servizio  nei giorni feriali dalle ore otto alle
ore  ventitre',  dal  lunedi'  al venerdi', e dalle ore otto alle ore
tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre.