Art. 27 (Requisiti tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione) i. Il gestore centrale ed i gestori locali comunicano, tra loro, esclusivamente mediante il Sistema Pubblico di Connettivita'. 2. Il gestore centrale utilizza l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita' per le comunicazioni con l'esterno del dominio giustizia.