Art. 27
  (Requisiti tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione)
  i.  Il  gestore  centrale ed i gestori locali comunicano, tra loro,
    esclusivamente mediante il Sistema Pubblico di Connettivita'.
  2.  Il  gestore centrale utilizza l'infrastruttura tecnologica resa
disponibile  nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettivita' per le
         comunicazioni con l'esterno del dominio giustizia.