Art. 29 (Funzionalita' del punto di accesso) 1. Il punto di accesso fornisce ai soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione del SICI e di trasmissione telematica degli atti. 2, Il punto di accesso fornisce il servizio di autenticazione dei soggetti abilitati, per l'accesso al SICI. Il punto di accesso, gestito dal consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza o dal Consiglio nazionale forense, con l'autenticazione del difensore, esegue la certificazione di cui all'articolo 7, 3. La comunicazione tra la postazione informatica del soggetto abilitato esterno e il punto di accesso avviene mediante canale sicuro. 4. Il punto di accesso mantiene in linea i documenti informatici inviati fino a quando non riceve un avviso di consegna dal gestore centrale o dal punto di accesso di destinazione. 5. Il punto di accesso fornisce il servizio di ricezione, inviando, in risposta ad ogni documento informatico ricevuto dal gestore centrale o da un altro punto di accesso, una ricevuta breve di avvenuta consegna. 6. Il punto di accesso verifica l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza. 7. Il punto di accesso garantisce, per un periodo di cinque anni, la conservazione di tutti i messaggi inviati e ricevuti. 8. il punto di accesso mette a disposizione dei propri iscritti e del Ministero della Giustizia le statistiche di utilizzo dei propri servizi.