Art. 29
                (Funzionalita' del punto di accesso)

  1.  Il  punto  di  accesso fornisce ai soggetti abilitati esterni i
servizi  di consultazione del SICI e di trasmissione telematica degli
atti.
  2,  Il  punto di accesso fornisce il servizio di autenticazione dei
soggetti  abilitati,  per  l'accesso  al  SICI.  Il punto di accesso,
gestito  dal  consiglio  dell'ordine degli avvocati di appartenenza o
dal  Consiglio nazionale forense, con l'autenticazione del difensore,
esegue la certificazione di cui all'articolo 7,
  3.  La  comunicazione  tra  la  postazione informatica del soggetto
abilitato  esterno  e  il  punto  di  accesso avviene mediante canale
sicuro.
  4.  Il  punto  di accesso mantiene in linea i documenti informatici
inviati  fino  a  quando non riceve un avviso di consegna dal gestore
centrale o dal punto di accesso di destinazione.
  5. Il punto di accesso fornisce il servizio di ricezione, inviando,
in  risposta  ad  ogni  documento  informatico  ricevuto  dal gestore
centrale  o  da  un  altro  punto  di  accesso, una ricevuta breve di
avvenuta consegna.
  6.  Il punto di accesso verifica l'assenza di virus informatici per
ogni messaggio in arrivo e in partenza.
  7.  Il  punto di accesso garantisce, per un periodo di cinque anni,
la conservazione di tutti i messaggi inviati e ricevuti.
  8.  il  punto di accesso mette a disposizione dei propri iscritti e
del  Ministero  della Giustizia le statistiche di utilizzo dei propri
servizi.