Art. 30 (Requisiti tecnici del punto di accesso) 1. L'autenticazione dei soggetti abilitati esterni avviene secondo le specifiche previste dalla carta nazionale dei servizi. 2. I punti di accesso stabiliscono le connessioni con il gestore centrale mediante un collegamento sicuro con mutua autenticazione come specificato nell'allegato A. 3. Ciascun punto di accesso stabilisce con il gestore centrale un canale sicuro di comunicazione, che consente la reciproca autenticazione e riservatezza. 4. Il punto di accesso garantisce un livello di disponibilita' del servizio pari al. 99,5 per cento, su base quadrimestrale, dalle ore otto alle ore ventidue, nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi', e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. 5. Le procedure per la fornitura dei servizi attuate dal punto di accesso sono dettagliatamente documentate sul manuale operativo, previsto dall'articolo 33. 6. Tutte le azioni e le procedure di sicurezza attivate dal punto di accesso sono dettagliatamente documentate nel piano per la sicurezza, previsto dall'articolo 34. 7. La frequenza di salvataggio dei dati e' almeno giornaliera. 8. Gli eventi significativi nel funzionamento del punto di accesso, sono registrati sul giornale di controllo, di cui all'articolo 35. 9. I canali di autenticazione del presente regolamento sono in SSL versione 3, con chiave a 1024 bit. 10. Il Punto di accesso deve verificare, prima di consentire qualunque operazione, la presenza della smart card nel lettore collegato alla postazione dell'utente, qualora la smart card risulti non inserita la sessione deve essere terminata immediatamente. Il punto di accesso deve gestire correttamente la chiusura della sessione. 11. Il punto di accesso mette a disposizione dei suoi utenti i servizi di consultazione esposti dal gestore locale a beneficio dei soggetti abilitati esterni.