Art. 33 (Manuale operativo) 1. Il punto di accesso utilizza un manuale operativo in cui sono definite le procedure applicate per effetto del presente decreto. 2. Il manuale operativo e' pubblicato a cura del punto di accesso, per la consultazione in via telematica. 3. Il manuale operativo contiene almeno le seguenti informazioni: a) dati identificativi del punto di accesso e del relativo gestore; b) dati identificativi della versione del manuale operativo; c) responsabile del manuale operativo; d) definizione degli obblighi del titolare del punto di accesso e di coloro che vi accedono per l'utilizzo dei servizi; e) definizione delle responsabilita' e delle eventuali limitazioni agli indennizzi; f) tariffe; g) modalita' di autenticazione, registrazione e gestione degli utenti; h) modalita' di attivazione e gestione degli indirizzi elettronici; i) modalita' di gestione del registro degli indirizzi elettronici; j) modalita' di accesso al registro degli indirizzi elettronici; k) politiche e procedure di sicurezza; l) procedure di gestione delle anomalie relative ai flussi di interfaccia con il gestore centrale.