Art. 33
                         (Manuale operativo)

  1.  Il  punto  di accesso utilizza un manuale operativo in cui sono
definite le procedure applicate per effetto del presente decreto.
  2.  Il manuale operativo e' pubblicato a cura del punto di accesso,
per la consultazione in via telematica.
  3. Il manuale operativo contiene almeno le seguenti informazioni:
   a) dati  identificativi  del  punto  di  accesso  e  del  relativo
gestore;
   b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
   c) responsabile del manuale operativo;
   d) definizione  degli obblighi del titolare del punto di accesso e
di coloro che vi accedono per l'utilizzo dei servizi;
   e) definizione delle responsabilita' e delle eventuali limitazioni
agli indennizzi;
  f) tariffe;
   g) modalita'  di  autenticazione,  registrazione  e gestione degli
utenti;
   h) modalita'   di   attivazione   e   gestione   degli   indirizzi
elettronici;
   i) modalita' di gestione del registro degli indirizzi elettronici;
j) modalita' di accesso al registro degli indirizzi elettronici;
k) politiche e procedure di sicurezza;
  l)  procedure  di  gestione  delle  anomalie  relative ai flussi di
interfaccia con il gestore centrale.