Art. 4 (Gestore locale) 1. Il gestore locale e' parte del sistema informativo dell'ufficio giudiziario e dell'UNEP, come definito nel decreto ministeriale del 24 maggio 2001, e rispetta i requisiti tecnici ed organizzativi definiti in tale ambito. 2. I gestori locali sono attivi presso le sale server dove sono gestiti i sistemi informativi degli uffici giudiziari e degli UNEP.