Art. 4
                          (Gestore locale)

  1.  Il gestore locale e' parte del sistema informativo dell'ufficio
giudiziario  e  dell'UNEP, come definito nel decreto ministeriale del
24  maggio  2001,  e  rispetta  i  requisiti tecnici ed organizzativi
definiti in tale ambito.
  2.  I  gestori  locali  sono attivi presso le sale server dove sono
gestiti i sistemi informativi degli uffici giudiziari e degli UNEP.