Art. 43 (Trasmissione e consultazione dei fascicoli) 1. Nel caso di richiesta di trasmissione o di consultazione, totale o parziale, di un fascicolo, il gestore locale, per garantire la riservatezza della comunicazione, utilizza un meccanismo di crittografia basato sulla chiave pubblica di cifratura del soggetto abilitato esterno di destinazione. 2. Nel caso di richiesta di copia conforme del fascicolo, totale o parziale, il cancelliere ne attesta la conformita' all'originale sottoscrivendola con la propria firma digitale. 3. I certificati digitali relativi alle chiavi pubbliche dei soggetti abilitati esterni sono disponibili nel registro generale degli indirizzi di cui all'art.13. 4. Le caratteristiche tecniche specifiche della crittografia dei documenti sono definite nell'allegato A, del presente decreto.