Art. 43
            (Trasmissione e consultazione dei fascicoli)

  1. Nel caso di richiesta di trasmissione o di consultazione, totale
o  parziale,  di  un  fascicolo,  il gestore locale, per garantire la
riservatezza   della   comunicazione,   utilizza   un  meccanismo  di
crittografia  basato  sulla chiave pubblica di cifratura del soggetto
abilitato esterno di destinazione.
  2.  Nel caso di richiesta di copia conforme del fascicolo, totale o
parziale,  il  cancelliere  ne  attesta  la conformita' all'originale
sottoscrivendola con la propria firma digitale.
  3.  I  certificati  digitali  relativi  alle  chiavi  pubbliche dei
soggetti  abilitati  esterni  sono  disponibili nel registro generale
degli indirizzi di cui all'art.13.
  4.  Le  caratteristiche  tecniche specifiche della crittografia dei
documenti sono definite nell'allegato A, del presente decreto.