Art. 44 (Trasmissione delle sentenze) 1. L'originale della sentenza, redatta in formato elettronico dal giudice estensore o, ai sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, dal cancelliere o dal dattilografo da questi incaricato, e' sottoscritta con firma digitale dall'estensore, previa verifica della conformita' dell'originale alla minuta. 2. In caso di giudice collegiale, l'originale della sentenza e' sottoscritto con firma digitale anche dal presidente e, a tal fine, la sentenza gli e' trasmessa, in formato elettronico, dal giudice estensore o dal cancelliere. 3. Il cancelliere attesta il deposito della sentenza apponendo la data e sottoscrivendo la sentenza con la propria firma digitale.