Art. 44
                    (Trasmissione delle sentenze)

  1.  L'originale  della sentenza, redatta in formato elettronico dal
giudice  estensore  o,  ai  sensi  dell'articolo  119  delle norme di
attuazione  del  codice  di  procedura  civile, dal cancelliere o dal
dattilografo da questi incaricato, e' sottoscritta con firma digitale
dall'estensore, previa verifica della conformita' dell'originale alla
minuta.
  2.  In  caso  di  giudice collegiale, l'originale della sentenza e'
sottoscritto  con  firma digitale anche dal presidente e, a tal fine,
la  sentenza  gli  e'  trasmessa, in formato elettronico, dal giudice
estensore o dal cancelliere.
  3.  Il  cancelliere attesta il deposito della sentenza apponendo la
data e sottoscrivendo la sentenza con la propria firma digitale.