Art. 46 (Pagamenti) 1. I pagamenti per via telematica, relativi agli atti giudiziari, si effettuano mediante il modello definito dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il pagamento puo' anche avvenire nelle forme di cui all'articolo 1 del D.P.R. del 1 marzo 2001, n.126, 3. Gli estremi del pagamento sono allegati alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata all'ufficio giudiziario. 4. Se il pagamento e' effettuato a norma del comma 2 e con sistemi non telematici, l'originale cartaceo dell'attestazione di pagamento deve, in ogni caso, essere presentato per la prima udienza.