Art. 46
                             (Pagamenti)

  1.  I  pagamenti per via telematica, relativi agli atti giudiziari,
si   effettuano   mediante   il   modello   definito   dal  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2. Il pagamento puo' anche avvenire nelle forme di cui all'articolo
1 del D.P.R. del 1 marzo 2001, n.126,
  3.  Gli estremi del pagamento sono allegati alla nota di iscrizione
a ruolo o ad altra istanza inviata all'ufficio giudiziario.
  4.  Se il pagamento e' effettuato a norma del comma 2 e con sistemi
non  telematici,  l'originale cartaceo dell'attestazione di pagamento
deve, in ogni caso, essere presentato per la prima udienza.