Art. 47
                         (Diritto di copia)

  1.   Il   difensore   nella   richiesta   di  copia  puo'  chiedere
l'indicazione  dell'importo  del  diritto  corrispondente  che gli e'
comunicato, senza ritardo, dall'ufficio giudiziario.
  2.  Alla  richiesta  di copia e' associato un numero identificativo
che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene
evidenziato  nel  fascicolo  informatico per consentire il versamento
secondo le modalita' previste dal D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126.