Art. 47 (Diritto di copia) 1. Il difensore nella richiesta di copia puo' chiedere l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli e' comunicato, senza ritardo, dall'ufficio giudiziario. 2. Alla richiesta di copia e' associato un numero identificativo che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel fascicolo informatico per consentire il versamento secondo le modalita' previste dal D.P.R. 1 marzo 2001 n. 126.