Art. 49 (Pagamento dei diritti di notifica) 1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme previste dall'articolo 46. 2. L'UNEP rende pubblici, attraverso il gestore locale dell'ufficio, gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita la notifica, L'UNEP comunica l'importo definitivo e restituisce il documento informatico notificato previa definizione del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo versato in acconto.