Art. 49
                 (Pagamento dei diritti di notifica)

  1.  Il  pagamento  dei  diritti  di notifica viene effettuato nelle
forme previste dall'articolo 46.
  2.   L'UNEP   rende   pubblici,   attraverso   il   gestore  locale
dell'ufficio,  gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita
la  notifica,  L'UNEP  comunica l'importo definitivo e restituisce il
documento  informatico  notificato  previa definizione del conguaglio
dovuto  dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo
versato in acconto.