Art. 51
      (Archiviazione e conservazione dei documenti informatici
                degli uffici giudiziari e degli UNEP)

  1.  I  fascicoli informatici relativi ai procedimenti in corso sono
archiviati,  per  tutta  la durata del procedimento, nell'archivio in
linea  dell'ufficio  giudiziario  secondo  le  modalita' previste dal
decreto ministeriale del 24 maggio 2001.
  2.  I  fascicoli informatici relativi ai procedimenti esauriti sono
soggetti  a  conservazione, presso il competente ufficio giudiziario,
secondo  le  modalita'  previste dalla deliberazione del CNIPA del 19
febbraio  2004,  n. 11,  per  il  periodo  previsto  dall'art. 41 del
decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n.42, fatte salve le operazioni
di scarto ivi previste.
  3.   I   documenti   informatici   degli   UNEP   sono  soggetti  a
conservazione,  presso  il competente ufficio, secondo le modalita' e
termini di cui al comma 2.