Art. 51 (Archiviazione e conservazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari e degli UNEP) 1. I fascicoli informatici relativi ai procedimenti in corso sono archiviati, per tutta la durata del procedimento, nell'archivio in linea dell'ufficio giudiziario secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale del 24 maggio 2001. 2. I fascicoli informatici relativi ai procedimenti esauriti sono soggetti a conservazione, presso il competente ufficio giudiziario, secondo le modalita' previste dalla deliberazione del CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11, per il periodo previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, fatte salve le operazioni di scarto ivi previste. 3. I documenti informatici degli UNEP sono soggetti a conservazione, presso il competente ufficio, secondo le modalita' e termini di cui al comma 2.