Art. 52
                 (Formato dei documenti informatici)

  1.  Gli  atti  del  processo in forma di documenti informatici sono
redatti  in  formato  PDF e sono corredati di informazioni in formato
XML, secondo le specifiche tecniche determinate a norma dell'articolo
62, comma 2.
  2.  L'atto del processo in formato PDF, di cui al comma precedente,
deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e
non  deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia di
parti (non e' ammessa la scansione di immagini).