Art. 52 (Formato dei documenti informatici) 1. Gli atti del processo in forma di documenti informatici sono redatti in formato PDF e sono corredati di informazioni in formato XML, secondo le specifiche tecniche determinate a norma dell'articolo 62, comma 2. 2. L'atto del processo in formato PDF, di cui al comma precedente, deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e non deve avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non e' ammessa la scansione di immagini).