Art. 54
          (Documenti probatori e allegati non informatici)

  1.  I  documenti probatori e gli allegati depositati in formato non
elettronico,  sono  identificati  e descritti in una apposita sezione
del documento informatico, secondo le specifiche tecniche determinate
a   norma   dell'articolo   62,   comma   2,   e   comprendono,   per
l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati: numero di
ruolo  della  causa,  progressivo  dell'allegato  e indicazione della
prima udienza successiva al deposito.