Art. 54 (Documenti probatori e allegati non informatici) 1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico, sono identificati e descritti in una apposita sezione del documento informatico, secondo le specifiche tecniche determinate a norma dell'articolo 62, comma 2, e comprendono, per l'individuazione dell'atto di riferimento, i seguenti dati: numero di ruolo della causa, progressivo dell'allegato e indicazione della prima udienza successiva al deposito.