Art. 6
                         (Punto di accesso)

  1.  I  soggetti abilitati esterni accedono al SICI tramite un punto
di  accesso,  che  puo'  essere  attivato esclusivamente dai soggetti
pubblici  di cui al comma 5 e dai soggetti privati di cui al comma 6.
Ciascun soggetto puo' avvalersi di un solo punto di accesso.
  2.  I punti di accesso forniscono un'adeguata qualita' dei servizi,
dei  processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire
la  sicurezza  del  sistema  e  a  non  comprometterne  i  livelli di
servizio, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 30,
  3.  La  violazione, da parte di un punto di accesso, dei livelli di
sicurezza e di servizio, comporta la sospensione ad erogare i servizi
fino al ripristino di tali livelli.
  4. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
campione,   per   verificare   l'attuazione   delle  prescrizioni  di
sicurezza.
  5.  I  soggetti  pubblici che possono attivare e gestire uno o piu'
punti di accesso sono:
   a) I  consigli  dell'ordine degli avvocati, ciascuno limitatamente
ai propri iscritti;
   b) Il   Consiglio   nazionale  forense,  limitatamente  ai  propri
iscritti e agli iscritti dei consigli dell'ordine degli, avvocati che
glie ne fanno delega;
   c) Il  Consiglio  nazionale del notariato, limitatamente ai propri
iscritti;
   d) L'Avvocatura   dello   Stato,   le  amministrazioni  statali  o
equiparate,  e  gli  enti  pubblici, limitatamente ai loro iscritti e
dipendenti;
   e) Il  Ministero  della giustizia per i soggetti abilitati interni
e,  in  via  residuale,  ove  sussistano  oggettive  difficolta'  per
l'attivazione del servizio da parte dei soggetti di cui ai punti a) e
b);
   f) Il  Ministero della giustizia, in via residuale, ove sussistano
oggettive  difficolta'  per  l'attivazione  del servizio da parte dei
soggetti di' cui al comma 6, al solo fine di garantire l'accesso agli
esperti e ausiliari del giudice.
  6. I soggetti privati che attivano e gestiscono un punto di accesso
hanno i seguenti requisiti:
   a) forma di societa' per azioni;
   b) capitale  sociale e requisiti di onorabilita' di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 25, comma 1.