Art. 6 (Punto di accesso) 1. I soggetti abilitati esterni accedono al SICI tramite un punto di accesso, che puo' essere attivato esclusivamente dai soggetti pubblici di cui al comma 5 e dai soggetti privati di cui al comma 6. Ciascun soggetto puo' avvalersi di un solo punto di accesso. 2. I punti di accesso forniscono un'adeguata qualita' dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema e a non comprometterne i livelli di servizio, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 30, 3. La violazione, da parte di un punto di accesso, dei livelli di sicurezza e di servizio, comporta la sospensione ad erogare i servizi fino al ripristino di tali livelli. 4. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza. 5. I soggetti pubblici che possono attivare e gestire uno o piu' punti di accesso sono: a) I consigli dell'ordine degli avvocati, ciascuno limitatamente ai propri iscritti; b) Il Consiglio nazionale forense, limitatamente ai propri iscritti e agli iscritti dei consigli dell'ordine degli, avvocati che glie ne fanno delega; c) Il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri iscritti; d) L'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti; e) Il Ministero della giustizia per i soggetti abilitati interni e, in via residuale, ove sussistano oggettive difficolta' per l'attivazione del servizio da parte dei soggetti di cui ai punti a) e b); f) Il Ministero della giustizia, in via residuale, ove sussistano oggettive difficolta' per l'attivazione del servizio da parte dei soggetti di' cui al comma 6, al solo fine di garantire l'accesso agli esperti e ausiliari del giudice. 6. I soggetti privati che attivano e gestiscono un punto di accesso hanno i seguenti requisiti: a) forma di societa' per azioni; b) capitale sociale e requisiti di onorabilita' di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 25, comma 1.