Art. 62 (Disposizioni transitorie) 1. L'attivazione del processo telematico e' preceduta da un decreto dirigenziale, che accerta l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. 2. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici saranno pubblicate, con uno o piu' decreti ministeriali, entra 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. L'autenticazione dei soggetti abilitati esterni avviene secondo le specifiche della Carta Nazionale dei Servizi; possono essere utilizzati i dispositivi crittografici non conformi alla Carta Nazionale dei Servizi, purche' emessi entro il 31 dicembre 2008. 4. L'art.22, camma 6, e l'art.43, comma 1, hanno efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto dirigenziale, che accerta l'idoneita' delle attrezzature informatiche preposte allo scopo. 5. Gli atti del processo che hanno forma di documento informatico possono essere depositati anche nel formato disciplinato dall'art. 52, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2004, fino al 31/12/2008.