Art. 62
                     (Disposizioni transitorie)

  1. L'attivazione del processo telematico e' preceduta da un decreto
dirigenziale,   che   accerta  l'installazione  e  l'idoneita'  delle
attrezzature  informatiche, unitamente alla funzionalita' dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
  2.  Le  caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli
informatici  saranno pubblicate, con uno o piu' decreti ministeriali,
entra  180  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto.
  3.  L'autenticazione dei soggetti abilitati esterni avviene secondo
le  specifiche  della  Carta  Nazionale  dei  Servizi; possono essere
utilizzati  i  dispositivi  crittografici  non  conformi  alla  Carta
Nazionale dei Servizi, purche' emessi entro il 31 dicembre 2008.
  4.  L'art.22,  camma  6,  e  l'art.43,  comma  1, hanno efficacia a
decorrere  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  dirigenziale,  che
accerta  l'idoneita'  delle  attrezzature  informatiche preposte allo
scopo.
  5.  Gli  atti del processo che hanno forma di documento informatico
possono  essere  depositati  anche nel formato disciplinato dall'art.
52,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  14  ottobre 2004, fino al
31/12/2008.