Art. 7 (Certificazione dei difensori) 1. La certificazione del difensore e' svolta dai punto di accesso, qualora questo sia gestito da un Consiglio dell'ordine degli avvocati o dal Consiglio nazionale forense, oppure dal gestore centrale sulla base di copia dell'albo fornita al Ministero della giustizia dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense. 2. L'aggiornamento della copia dell'albo avviene entro 72 ore dalla comunicazione, dei provvedimenti di pertinenza, all'interessato. 3. Il Consiglio nazionale forense compie il servizio di certificazione dei difensori per i propri iscritti o per gli iscritti dei consigli dell'ordine, su delega di questi ultimi.