Art. 7
                   (Certificazione dei difensori)

  1.  La certificazione del difensore e' svolta dai punto di accesso,
qualora questo sia gestito da un Consiglio dell'ordine degli avvocati
o  dal Consiglio nazionale forense, oppure dal gestore centrale sulla
base  di  copia  dell'albo  fornita  al Ministero della giustizia dai
consigli   dell'ordine  degli  avvocati  e  dal  Consiglio  nazionale
forense.
  2. L'aggiornamento della copia dell'albo avviene entro 72 ore dalla
comunicazione, dei provvedimenti di pertinenza, all'interessato.
  3.   Il   Consiglio   nazionale   forense  compie  il  servizio  di
certificazione dei difensori per i propri iscritti o per gli iscritti
dei consigli dell'ordine, su delega di questi ultimi.