Art. 8
          (Accesso dei soggetti abilitati esterni privati)

  1. Per il difensore delle parti e' necessaria, ai fini dell'accesso
al  SICI,  l'autenticazione presso il punto di accesso di cui al capo
quarto e la certificazione di cui all'articolo 7.
  2.  Il  SICI  consente  al  difensore  l'accesso  alle informazioni
contenute  nei  fascicoli  dei  procedimenti  in  cui e' costituito e
permette,  negli  altri  casi, l'acquisizione delle sole informazioni
necessarie per la costituzione in giudizio.
  3.  In  caso  di  delega, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 regio
decreto  legislativo  27  novembre  1933,  n.  1578, il SICI consente
all'avvocato  delegato  l'accesso  alle  informazioni  contenute  nei
fascicoli   dei  procedimenti  patrocinati  dall'avvocato  delegante,
previa  comunicazione,  a cura di parte, di copia della delega stessa
al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti
adempimenti.  L'accesso  e'  consentito fino alla comunicazione della
revoca della delega.
  4.  La  delega,  sottoscritta  con firma digitale, e' rilasciata in
conformita' al modello previsto dall'articolo 56.
  5.  Gli  esperti  e  gli ausiliari del giudice accedono al SICI nel
limite  dell'incarico  ricevuto  e della autorizzazione, concessa dal
giudice, alla consultazione e alla copia degli atti.
  6.  A  seguito  dell'autenticazione,  viene  trasmesso  al  gestore
centrale il codice fiscale del soggetto abilitato esterno privato.