Art. 8 (Accesso dei soggetti abilitati esterni privati) 1. Per il difensore delle parti e' necessaria, ai fini dell'accesso al SICI, l'autenticazione presso il punto di accesso di cui al capo quarto e la certificazione di cui all'articolo 7. 2. Il SICI consente al difensore l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui e' costituito e permette, negli altri casi, l'acquisizione delle sole informazioni necessarie per la costituzione in giudizio. 3. In caso di delega, rilasciata ai sensi dell'articolo 9 regio decreto legislativo 27 novembre 1933, n. 1578, il SICI consente all'avvocato delegato l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dall'avvocato delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega. 4. La delega, sottoscritta con firma digitale, e' rilasciata in conformita' al modello previsto dall'articolo 56. 5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono al SICI nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione, concessa dal giudice, alla consultazione e alla copia degli atti. 6. A seguito dell'autenticazione, viene trasmesso al gestore centrale il codice fiscale del soggetto abilitato esterno privato.