(( Art. 12-ter.

Modifiche  al  testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della
                  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  30 maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
    «4-bis.  Per  i  soggetti gia' condannati con sentenza definitiva
per   i  reati  di  cui  agli  articoli 416-bis  del  codice  penale,
291-quater  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43, 73, limitatamente alle ipotesi
aggravate  ai  sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,  nonche'  per  i  reati  commessi  avvalendosi  delle condizioni
previste  dal  predetto  articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo stesso articolo, ai
soli  fini  del  presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai
limiti previsti»;
    b) all'articolo 93, il comma 2 e' abrogato;
    c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero immediatamente,
se  la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai
sensi  dell'articolo  179,  comma 2, del codice di procedura penale,»
sono soppresse;
    d)  all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto» sono
inserite  le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».
))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riportano  gli articoli 76, 93 e 1996 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio  2002, n. 115
          recante»  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in materia di spese di giustizia. (Testo A)»
          (in  Gazzetta  Ufficiale  15 giugno  2002,  n.  139),  come
          modificati dalla presente legge:
              «Art.  76 (L)  (Condizioni per l'ammissione). - 1. Puo'
          essere  ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito
          imponibile  ai  fini  dell'imposta  personale  sul reddito,
          risultante  dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
          9.723,84 .
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
          convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
          costituito  dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo
          periodo   da   ogni  componente  della  famiglia,  compreso
          l'istante.
              3.  Ai fini della determinazione dei limiti di reddito,
          si  tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti
          dall'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF) o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva.
              4.  Si  tiene  conto  del solo reddito personale quando
          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
          nei  processi  in cui gli interessi del richiedente sono in
          conflitto  con  quelli  degli  altri  componenti  il nucleo
          familiare con lui conviventi.
              4-bis.  Per  i  soggetti  gia'  condannati con sentenza
          definitiva  per  i  reati  di cui agli articoli 416-bis del
          codice  penale, 291-quater del decreto del Presidente della
          Repubblica  23 gennaio  1973, n. 43, 73, limitatamente alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
          309,   nonche'  per  i  reati  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 416-bis ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo, ai soli fini del presente decreto,
          il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.».
              «Art. 93. (L) (Presentazione dell'istanza al magistrato
          competente). -  1.  L'istanza  e' presentata esclusivamente
          dall'interessato  o  dal difensore, ovvero inviata, a mezzo
          raccomandata,  all'ufficio  del magistrato innanzi al quale
          pende  il  processo.  Se  procede  la  Corte di cassazione,
          l'istanza  e'  presentata all'ufficio del magistrato che ha
          emesso il provvedimento impugnato.
              2. (Abrogato).
              3.   Per  il  richiedente  detenuto,  internato  in  un
          istituto,  in stato di arresto o di detenzione domiciliare,
          ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'art. 123
          del  codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale
          di  polizia  giudiziaria  che  hanno ricevuto l'istanza, ai
          sensi  dell'art.  123  del  codice  di procedura penale, la
          presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del
          magistrato davanti al quale pende il processo.».
              «Art.  96. (L) (Decisione sull'istanza di ammissione al
          patrocinio). - 1.  Nei  dieci giorni successivi a quello in
          cui  e'  stata  presentata  o  e'  pervenuta  l'istanza  di
          ammissione,   il  magistrato  davanti  al  quale  pende  il
          processo  o  il  magistrato  che ha emesso il provvedimento
          impugnato,  se  procede  la Corte di cassazione, verificata
          l'ammissibilita'  dell'istanza,  ammette  l'interessato  al
          patrocinio  a  spese  dello  Stato  se,  alla stregua della
          dichiarazione  sostitutiva  prevista dall'art. 79, comma 1,
          lettera c),   ricorrono   le   condizioni  di  reddito  cui
          l'ammissione al beneficio e' subordinata .
              2.  Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati
          motivi  per  ritenere  che  l'interessato  non  versa nelle
          condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle
          risultanze  del  casellario giudiziale, del tenore di vita,
          delle  condizioni  personali e familiari, e delle attivita'
          economiche  eventualmente  svolte.  A  tale  fine, prima di
          provvedere,   il  magistrato  puo'  trasmettere  l'istanza,
          unitamente  alla  relativa  dichiarazione sostitutiva, alla
          Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
              3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti
          previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura
          penale,   ovvero   nei  confronti  di  persona  proposta  o
          sottoposta   a   misura   di   prevenzione,  deve  chiedere
          preventivamente  al  questore, alla Direzione investigativa
          antimafia (DIA) ed alla Direzione nazionale antimafia (DNA)
          le  informazioni  necessarie  e utili relative al tenore di
          vita,   alle   condizioni  personali  e  familiari  e  alle
          attivita'  economiche  eventualmente  svolte  dai  soggetti
          richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di
          accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
              4.  Il  magistrato  decide  sull'istanza  negli  stessi
          termini  previsti  dal comma 1 anche quando ha richiesto le
          informazioni di cui ai commi 2 e 3.».