Art. 6.

Modifica  del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni
                        di competenza statale

  1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  54  (Attribuzioni  del  sindaco nelle funzioni di competenza
statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
    a)  all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge
e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
    b)  allo  svolgimento  delle  funzioni affidategli dalla legge in
materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
    c)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza
e l'ordine pubblico, informandone (( preventivamente )) il prefetto.
  2.  Il  sindaco,  nell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le   Forze   di  polizia  statali,  nell'ambito  delle  direttive  di
coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza.
  3.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi',
alla  tenuta  dei  registri  di  stato civile e di popolazione e agli
adempimenti  demandatigli  dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
  4.  Il  sindaco,  quale  ufficiale  del Governo, (( adotta con atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento,  ))  al  fine di prevenire e di
eliminare  gravi  pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la
sicurezza  urbana.  I  provvedimenti di cui al presente comma sono ((
preventivamente  ))  comunicati  al  prefetto  anche  ai  fini  della
predisposizione   degli   strumenti   ritenuti  necessari  alla  loro
attuazione.
((  4-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno e' disciplinato
l'ambito  di  applicazione  delle  disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche  con  riferimento  alle  definizioni  relative alla incolumita'
pubblica e alla sicurezza urbana. ))
  5.  Qualora  i  provvedimenti  (( adottati dai sindaci ai sensi dei
commi 1  e 4 comportino )) conseguenze sull'ordinata convivenza delle
popolazioni  dei  comuni  contigui  o  limitrofi,  il prefetto indice
un'apposita   conferenza   alla   quale   prendono  parte  i  sindaci
interessati,  il  presidente  della  provincia  e,  qualora  ritenuto
opportuno,  soggetti  pubblici  e  privati  dell'ambito  territoriale
interessato dall'intervento.
((  5-bis.  Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria
o  di  pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del  cittadino  appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea,
per  la  eventuale  adozione  di  provvedimenti  di  espulsione  o di
allontanamento dal territorio dello Stato. ))
  6.   In   casi  di  emergenza,  connessi  con  il  traffico  o  con
l'inquinamento  atmosferico  o  acustico,  ovvero  quando  a causa di
circostanze   straordinarie  si  verifichino  particolari  necessita'
dell'utenza  o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco puo'
modificare   gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei  pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente  competenti  delle  amministrazioni interessate, gli
orari  di  apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
  7.  Se  l'ordinanza  adottata  ai  sensi  del  comma 4 e' rivolta a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco  puo'  provvedere  d'ufficio a spese degli interessati, senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
  8.  Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.
  9.  Nell'ambito  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo, il
prefetto   puo'   disporre   ispezioni   per  accertare  il  regolare
svolgimento  dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
  10.  Nelle  materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo
14,  il  sindaco,  previa  comunicazione  al  prefetto, puo' delegare
l'esercizio  delle  funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale;   ove   non   siano   costituiti   gli   organi  di
decentramento  comunale,  il  sindaco  puo'  conferire la delega a un
consigliere  comunale  per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e
nelle frazioni.
  11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste
dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
  12.  Il  Ministro  dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per
l'esercizio  delle  funzioni  previste dal presente articolo da parte
del sindaco.