(( Art. 7-bis.

      Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio

  1.  Per  specifiche  ed  eccezionali  esigenze di prevenzione della
criminalita',  ove  risulti  opportuno  un  accresciuto controllo del
territorio,  puo'  essere  autorizzato  un  piano  di  impiego  di un
contingente  di  personale  militare  appartenente alle Forze armate,
preferibilmente  carabinieri impiegati in compiti militari o comunque
volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i
compiti  da  svolgere.  Detto  personale  e' posto a disposizione dei
prefetti  delle  province  comprendenti aree metropolitane e comunque
aree  densamente  popolate,  ai  sensi  dell'articolo  13 della legge
1° aprile  1981,  n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili,  nonche'  di  perlustrazione  e  pattuglia  in  concorso e
congiuntamente   alle   Forze   di  polizia.  Il  piano  puo'  essere
autorizzato  per  un  periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta,
per un contingente non superiore a 3.000 unita'.
  2.  Il  piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al
comma 1  e'  adottato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto  con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale
dell'ordine  e  della  sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato
maggiore  della  difesa  e  previa  informazione  al  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri.  Il  Ministro  dell'interno  riferisce  in
proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
  3.  Nell'esecuzione  dei  servizi  di  cui al comma l, il personale
delle  Forze  armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e
mezzi  di  trasporto  a  norma  dell'articolo 4 della legge 22 maggio
1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che
possono  mettere  in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza
dei  luoghi  vigilati,  con  esclusione  delle  funzioni  di  polizia
giudiziaria.   Ai   fini   di  identificazione,  per  completare  gli
accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria,
il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso
i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  decreto di cui al
comma 2,  stabiliti  entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2008 e 2009, comprendenti le spese per il
trasferimento   e   l'impiego   del   personale  e  dei  mezzi  e  la
corresponsione   dei   compensi   per   lavoro   straordinario  e  di
un'indennita'  onnicomprensiva  determinata ai sensi dell'articolo 20
della  legge  26 marzo  2001,  n.  128,  e  comunque non superiore al
trattamento  economico  accessorio  previsto per le Forze di polizia,
individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di  concerto  con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede
mediante   corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'ambito  del  programma  «Fondi  di riserva speciali»
della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente  utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008
e  a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al
Ministero  dell'economia  e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro
per   l'anno   2008   e   a  8  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2
milioni  di  euro  per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno
2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
))
 
          Riferimenti normativi:

              - L'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante
          «Nuovo   ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza»  (in  Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100)
          reca:
                «Art 13. Prefetto.
              Il   prefetto  e'  autorita'  provinciale  di  pubblica
          sicurezza.
              Il  prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine
          e  della  sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia.
              Assicura   unita'  di  indirizzo  e  coordinamento  dei
          compiti  e  delle  attivita'  degli  ufficiali ed agenti di
          pubblica  sicurezza  nella provincia, promuovendo le misure
          occorrenti.
              A  tali  fini  il  prefetto deve essere tempestivamente
          informato   dal   questore  e  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.
              Il  prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
          forze  eventualmente  poste a sua disposizione in base alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
              Il   prefetto   trasmette   al   Ministro  dell'interno
          relazioni   sull'attivita'   delle   forze  di  polizia  in
          riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
              Il  prefetto tiene informato il commissario del Governo
          nella  regione  sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».
              -  L'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante
          «Disposizioni  a  tutela dell'ordine pubblico» (in Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136) dispone:
              «Art.   4. In  casi  eccezionali  di  necessita'  e  di
          urgenza,  che  non  consentono  un tempestivo provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria,  gli ufficiali ed agenti della
          polizia  giudiziaria  e  della  forza pubblica nel corso di
          operazioni   di   polizia   possono  procedere,  oltre  che
          all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto,
          al  solo  fine  di  accertare l'eventuale possesso di armi,
          esplosivi  e  strumenti  di  effrazione,  di persone il cui
          atteggiamento  o la cui presenza, in relazione a specifiche
          e  concrete  circostanze  di  luogo e di tempo non appaiono
          giustificabili.
              Nell'ipotesi    di    cui    al   comma precedente   la
          perquisizione  puo' estendersi per le medesime finalita' al
          mezzo  di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per
          giungere sul posto.
              Delle  perquisizioni previste nei commi precedenti deve
          essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso
          entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel
          caso     previsto     dal     primo    comma,    consegnato
          all'interessato.».
              - L'art. 349 del codice di procedura penale dispone:
                «Art.  349.  Identificazione  della  persona  nei cui
          confronti vengono svolte le indagini e di altre persone.
              1.  La polizia giudiziaria procede alla identificazione
          della  persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
          e  delle  persone  in  grado  di  riferire  su  circostanze
          rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
              2. Alla identificazione della persona nei cui confronti
          vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo,
          ove   occorra,   rilievi   dattiloscopici,   fotografici  e
          antropometrici nonche' altri accertamenti.
              2-bis.   Se   gli  accertamenti  indicati  dal  comma 2
          comportano  il  prelievo  di  capelli  o  saliva e manca il
          consenso  dell'interessato,  la polizia giudiziaria procede
          al  prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
          del  soggetto,  previa  autorizzazione scritta, oppure resa
          oralmente   e   confermata   per   iscritto,  del  pubblico
          ministero.
              3.  Quando  procede  alla  identificazione,  la polizia
          giudiziaria  invita  la  persona  nei cui confronti vengono
          svolte  le  indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio
          per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre
          le disposizioni dell'art. 66.
              4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta
          di   farsi   identificare  ovvero  fornisce  generalita'  o
          documenti   di   identificazione   in  relazione  ai  quali
          sussistono  sufficienti elementi per ritenerne la falsita',
          la  polizia  giudiziaria  la accompagna nei propri uffici e
          ivi  la  trattiene per il tempo strettamente necessario per
          la  identificazione  e  comunque  non  oltre  le dodici ore
          ovvero,  previo  avviso  anche orale al pubblico ministero,
          non    oltre    le   ventiquattro   ore,   nel   caso   che
          l'identificazione  risulti particolarmente complessa oppure
          occorra  l'assistenza  dell'autorita'  consolare  o  di  un
          interprete,  ed in tal caso con facolta' per il soggetto di
          chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
              5.  Dell'accompagnamento  e  dell'ora  in cui questo e'
          stato  compiuto  e'  data  immediata  notizia  al  pubblico
          ministero  il  quale,  se  ritiene  che  non  ricorrono  le
          condizioni  previste  dal comma 4, ordina il rilascio della
          persona accompagnata.
              6.  Al  pubblico ministero e' data altresi' notizia del
          rilascio  della persona accompagnata e dell'ora in cui esso
          e' avvenuto.».
              -   L'art.   20  della  legge  26 marzo  2001  recante:
          «Interventi   legislativi   in   materia  di  tutela  della
          sicurezza  dei  cittadini»  (in Gazzetta Ufficiale 26 marzo
          2001, n. 128) dispone:
              «Art.   20.    1.   Al   personale  militare  impiegato
          nell'ambito  dei  programmi  di  cui  all'art.  18,  e  con
          riferimento  al periodo di effettivo impiego nell'ambito di
          tali    programmi,    e'    attribuita    una    indennita'
          onnicomprensiva  determinata  con  decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con  i  Ministri dell'interno e della difesa. Per
          tale  personale militare la predetta indennita', aggiuntiva
          al  trattamento  stipendiale  o  alla paga giornaliera, non
          puo'  superare il trattamento economico accessorio previsto
          per il personale delle Forze di polizia:».