Art. 15.

  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto
anticipatamente   ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,  con
riferimento  al  prezzo  medio  ponderato della prima tranche, che si
calcola,  con  un  arrotondamento  al  terzo decimale, sulla base dei
prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente
decreto  si  applicano  le disposizioni di cui al decreto legislativo
1° aprile  1996,  n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al
decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche
ed integrazioni.
  Il   presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale  del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 23 luglio 2008
                                    p. Il direttore generale: Cannata